<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Negozio Online &#187; Finanziamenti Risparmio</title>
	<atom:link href="http://www.negozio-online.info/category/finanziamenti-risparmio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negozio-online.info</link>
	<description>Modo semplice e visuale i migliori negozi online, spaziando dai computer ai viaggi dall&#039;abbigliamento ai libri e altro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone premiata miglior azienda per i servizi innovativi dedicati al Cliente</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/vodafone-premiata-miglior-azienda-per-i-servizi-innovativi-dedicati-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/vodafone-premiata-miglior-azienda-per-i-servizi-innovativi-dedicati-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer&Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Il servizio 190SMS ha ottenuto il riconoscimento in occasione degli Awards organizzati da CMMC Milano, 20 gennaio 2012 – Vodafone Italia ha ottenuto il riconoscimento quale miglior azienda per i servizi innovativinell’ambito dei “Premi Relazione con il Cliente Cittadino 2011&#8221; assegnati ieri a Milano da CMMC - Customer Management Multimedia Competence, il Club che aggrega società ed enti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="LTR" align="CENTER">Il servizio 190SMS ha ottenuto il riconoscimento in occasione degli Awards organizzati da <strong>CMMC</strong></p>
<p style="text-align: left;" dir="LTR">Milano, 20 gennaio 2012 – Vodafone Italia ha ottenuto il riconoscimento quale miglior azienda per i servizi innovativinell’ambito dei “<em>Premi Relazione con il Cliente Cittadino 2011</em>&#8221; assegnati ieri a Milano da <strong><em>CMMC - Customer Management Multimedia Competence</em></strong>, il Club che aggrega società ed enti che si occupano di relazione con Clienti e cittadini attraverso i canali multimediali in Italia.</p>
<p style="text-align: left;" dir="LTR"><span id="more-1307"></span></p>
<p dir="LTR">Il premio, dedicato alle aziende che realizzano soluzioni all’avanguardia per i canali di relazione con i Clienti, e’ stato attribuito al 190SMS, il nuovo servizio di Vodafone che permette di ricevere gratuitamente assistenza su tariffe, servizi e promozioni e di ottenere le configurazioni MMS, WAP e Web direttamente sul proprio telefono cellulare attraverso un semplice SMS.190SMS, si legge nelle motivazioni rilasciate dagli organizzatori del premio, ha “migliorato i processi di gestione del Cliente, grazie allo sviluppo di un innovativo servizio di assistenza Clienti accessibile via sms”.</p>
<p dir="LTR">Il progetto, ideato da Vodafone sulla base dell&#8217;esperienza maturata attraverso le attività di assistenza ai Clienti 190, e` stato sviluppato in collaborazione con Assist, che ha integrato il servizio con un motore di ricerca semantico che interpreta e categorizza il contenuto delle richieste dei Clienti in modo da fornire risposte immediate e coerenti con le esigenze da loro espresse tramite SMS.</p>
<p dir="LTR"><strong>Ufficio Stampa Vodafone Italia</strong></p>
<p dir="LTR">Tel: <a href="tel:02%204143%203771" target="_blank">02 4143 3771</a><br />
E-mail: <a href="mailto:ufficio.stampa@mail.vodafone.it" target="_blank">ufficio.stampa@mail.vodafone.<wbr>it</wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/vodafone-premiata-miglior-azienda-per-i-servizi-innovativi-dedicati-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VODAFONE: SI ARRICCHISCE L’OFFERTA DEDICATA ALLA CASA CON VODAFONE CLASSIC, VODAFONE STATION 2 E TV SOLUTION</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/vodafone-si-arricchisce-lofferta-dedicata-alla-casa-con-vodafone-classic-vodafone-station-2-e-tv-solution/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/vodafone-si-arricchisce-lofferta-dedicata-alla-casa-con-vodafone-classic-vodafone-station-2-e-tv-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[A soli tre anni dall’ingresso nel mondo della telefonia fissa, Vodafone ha raggiunto quota 3 milioni di clienti.  Milano,22 dicembre 2011– Integrazione fra banda larga fissa e mobile per servizi ancora più innovativi e adatti a tutte le tipologie di utenti: Vodafone arricchisce la sua offerta casa con tre nuovi prodotti. Vodafone Classic,Vodafone Station 2e Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><em>A soli tre anni dall’ingresso nel mondo della telefonia fissa, Vodafone ha raggiunto quota 3 milioni di clienti.</em></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"> <em style="text-align: -webkit-auto;">Milano,22 dicembre 2011</em>– Integrazione fra banda larga fissa e mobile per servizi ancora più innovativi e adatti a tutte le tipologie di utenti: Vodafone arricchisce la sua offerta casa con tre nuovi prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><span id="more-1295"></span></p>
<p>Vodafone Classic,Vodafone Station 2e Vodafone TV Solution sono disponibili nei negozi e sul sito <a href="http://vodafone.it/" target="_blank">Vodafone.it</a>, accompagnati da piani tariffari dedicati e convenienti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vodafone Classic</strong> é il primo telefono fisso di Vodafone. Caratterizzato da un moderno design interamente progettato in Italia, é rivolto a tutti i Clienti che pur non avendo necessità di un collegamento ad internet, sono alla ricerca di una soluzione voce semplice e a costi contenuti.</p>
<p>Il Vodafone Classic combina la tecnologia fissa tradizionale e la rete mobile per offrire al cliente un servizio innovativo, che permette di risparmiare anche da casa.</p>
<p>Vodafone Classic è incluso con la sottoscrizione dell’offerta <strong>Vodafone Telefono Senza limiti</strong>, la nuova offerta per il telefono di casa, che offre tutte le chiamate locali, nazionali e internazionali di zona1 a 15 Euro al mese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con<strong> Vodafone Station 2</strong> é possibile telefonare e navigare in internet senza limiti con l’ADSL da casa, ed utilizzare la banda larga mobile anche fuori casa, grazie alla Internet Key 14,4 inclusa. Vodafone Station 2presenta inoltre numerose novità rispetto alla precedente versione, in termini di servizi e assistenza al Cliente.</p>
<p>Lo schermo LCD da 3.2’’ integrato semplifica le procedure di installazione del servizio, consente una gestione intuitiva delle chiamate grazie alla rubrica interna e permette di avere sempre sotto controllo la rete di casa.</p>
<p>Grazie a Vodafone Station 2 è possibile creare in modo semplice una vera e propria rete casalinga, collegare tutti i device di casa (PC, teblet, smartphone, stampanti…) grazie al wi-fi di ultima generazione (802.11n) e accedere da remoto con l’applicazione dedicata per PC, mac e tablet.</p>
<p>La Vodafone Station 2 è inclusa in tutte le Offerte Vodafone<strong> ADSL a partire da 29 Euro al mese.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vodafone TV Solution</strong> é la soluzione per la TV di casa, dedicata a tutti i clienti Vodafone ADSL. Grazie a TV Solution é possibile accedere, direttamente sullo schermo di casa, al meglio dei contenuti video internet in modalità on demand (Corriere, Gazzetta, Popcorn TV, Vodafone Calcio, Ansa, DeabyDay, Flop TV e tanti altri), inclusa la piattaforma video di Youtube. Attraverso la tecnologia DLNA, inoltre, è possibile condividere sulla TV di casa tutti i propri contenuti digitali (foto, video, musica) salvati dal cliente su altri dispositivi, come PC, tablet e smartphone. Non solo, tutti i programmi televisivi del digitale terrestre potranno essere fruiti in casa con semplicità attraverso i dispositivi mobili del cliente. Tablet e smartphone si trasformano così in veri e propri “secondi schermi”, attraverso cui godere della diretta dei canali del digitale terrestre, guardare la registrazione del programma preferito in casa, e, scaricandola, anche fuori casa.</p>
<p>Vodafone TV solution è disponibile come opzione per tutti i clienti ADSL presso tutti i negozi Vodafone e sul sito <a href="http://www.vodafone.it/" target="_blank">www.vodafone.it</a> a <strong>5 Euro al mese con un anticipo di 19 euro</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In nuovi prodotti dedicati al mondo casa consolidano ulteriormente la posizione di Vodafone nel segmento della telefonia fissa e dei servizi convergenti fisso-mobile. A soli tre anni dall’esordio della prima Vodafone Station, nel 2008, Vodafone ha saputo accreditarsi come uno dei principali player del settore, toccando con le sue offerte per la casa quota 3 milioni di clienti in tutta Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Jacques Capizzi</strong></p>
<p>Media Relations &amp; Corporate Communication</p>
<p>Vodafone Omnitel N.V.</p>
<p>Mobile: <a href="tel:%2B39%20345%200972242" target="_blank">+39 345 0972242</a></p>
<p>Email: <a href="mailto:jacques.capizzi@vodafone.com" target="_blank">jacques.capizzi@vodafone.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vodafone Omnitel N.V., Via Caboto, 15, 20094 Corsico (MI)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://vodafone.it/" target="_blank">vodafone.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/vodafone-si-arricchisce-lofferta-dedicata-alla-casa-con-vodafone-classic-vodafone-station-2-e-tv-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane: passaggio a costo zero al nuovo conto corrente e interessi più alti</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/poste-italiane-passaggio-a-costo-zero-al-nuovo-conto-corrente-e-interessi-piu-alti/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/poste-italiane-passaggio-a-costo-zero-al-nuovo-conto-corrente-e-interessi-piu-alti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Portabilità&#8221; gratuita per il trasferimento da un conto all&#8217;altro con un aumento immediato del tasso di interesse dallo 0,15% allo 0,25% se si sceglie Conto BancoPosta Più. E&#8217; questa l&#8217;offerta di Poste Italiane ai clienti BancoPosta che stanno ricevendo la lettere di modifica delle condizioni contrattuali e a quelli che intendono aprire un nuovo conto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Portabilità&#8221; gratuita per il trasferimento da un conto all&#8217;altro con un  aumento immediato del tasso di interesse dallo 0,15% allo 0,25% se si  sceglie Conto BancoPosta Più. E&#8217; questa l&#8217;offerta di Poste Italiane ai  clienti BancoPosta che stanno ricevendo la lettere di modifica delle  condizioni contrattuali e a quelli che intendono aprire un nuovo conto  corrente. L&#8217;azzeramento del tasso di interesse sul conto BancoPosta  punta ad offrire alla clientela un prodotto tagliato &#8220;su misura&#8221;, grazie  a una diversificazione dei prodotti pensata in relazione alle fasce  d&#8217;età, ai bisogni e alle preferenze delle persone.</p>
<p>La nuova proposta consente ai clienti che decideranno di passare  gratuitamente al conto BancoPosta Più di ottenere subito il tasso di  interesse dello 0,25%, e di farlo salire fino all&#8217;1% nel caso in cui il  titolare vi accreditasse lo stipendio o la pensione, domiciliasse le  utenze e attivasse la carta di credito BancoPosta Più. In questo caso il  cliente oltre a ottenere il tasso dell&#8217;1%, vedrebbe azzerate i 10 euro  di spese annue per la carta Postamat e anche i 30,99 euro annui di spese  di tenuta conto, condizioni tra le più favorevoli applicate ai conti  correnti in Italia.</p>
<p>Al nuovo conto corrente BancoPosta Più possono accedere tutti i titolari  del conto Bancoposta senza cambiare il proprio numero di conto/Iban e,  ovviamente, tutti i nuovi clienti.</p>
<p>Poste Italiane ha sempre proposto alla clientela prodotti finanziari  improntati alla semplicità e alla trasparenza dell&#8217;offerta unite a  favorevoli condizioni economiche. La volontà di Poste Italiane di  strutturare la propria offerta con queste caratteristiche, che hanno  incontrato le esigenze della clientela e sancito il successo di prodotti  come la carta prepagata Postepay e i conti correnti BancoPosta è la  stessa che oggi guida l&#8217;azienda nel proporre ai correntisti BancoPosta  di seguire l&#8217;evoluzione del conto corrente che resta semplice e  trasparente, ma con più servizi e vantaggi a livello economico.</p>
<p>La tabella evidenzia le condizioni e i vantaggi previsti con l?eventuale passaggio o nuova adesione al conto BancoPosta Più.<br />
<strong>Vedi tabella</strong> nel comunicato pdf</p>
<div><a href="http://salastampa.poste.it/uploaded_files/comunicato/Comunicato%20stampaBppiu.pdf"><img src="http://salastampa.poste.it/resources/salastampa/images/acrobat.gif" alt="" />Download</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/poste-italiane-passaggio-a-costo-zero-al-nuovo-conto-corrente-e-interessi-piu-alti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pool di finanziamento delle BCC siciliane a favore di Codesarrollo</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/pool-di-finanziamento-delle-bcc-siciliane-a-favore-di-codesarrollo/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/pool-di-finanziamento-delle-bcc-siciliane-a-favore-di-codesarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Due milioni di dollari sono stati stanziati da ben venticinque BCC siciliane. Andranno a sostenere progetti di commercializzazione ed esportazione di prodotti agroalimentari. Un nuovo pool di finanziamento è stato erogato a inizio maggio a favore della cooperativa di credito ecuadorianaCodesarrollo. Due milioni di dollari stanziati da ben venticinque BCC siciliane: dalle monosportello BCC Don Stella-Resuttano, BCC della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due milioni di dollari sono stati stanziati da ben venticinque BCC siciliane. Andranno a sostenere progetti di commercializzazione ed esportazione di prodotti agroalimentari.</p>
<p>Un <strong>nuovo pool di finanziamento</strong> è stato erogato a inizio maggio a favore della cooperativa di credito ecuadoriana<em><strong>Codesarrollo</strong></em>. <strong>Due milioni di dollari</strong> stanziati da ben <strong>venticinque BCC siciliane</strong>: dalle monosportello BCC Don Stella-Resuttano, BCC della Contea di Modica, BCC Valledolmo – che seppure con importi limitati hanno comunque voluto prendere parte all’iniziativa – alla BCC Toniolo di San Cataldo, che ha contribuito con l’apporto maggiore (345 mila dollari).<br />
<span id="more-1110"></span><br />
Quasi tutte le BCC siciliane, quindi, hanno aderito all’iniziativa, stimolate dai racconti del presidente e del direttore della Federazione Sicilia, <strong>Antonio Albano</strong> e <strong>Nicola Culicchia</strong>, che hanno partecipato alle ultime due missioni del Credito Cooperativo in Ecuador. “Essere riusciti a coinvolgere così tante BCC – afferma il direttore Culicchia – per noi è motivo di grande orgoglio. Credo sia un segnale importante di quanto, noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscere da vicino <em>Codesarrollo</em>, siamo riusciti a trasmettere ai presidenti e direttori sulla validità dell’iniziativa. Speriamo di riuscire a portarli presto a visitare l’Ecuador.”</p>
<p>Il finanziamento, che vede la BCC di Pachino ricoprire il ruolo di capofila, è finalizzato a <strong>sostenere progetti di commercializzazione ed esportazione di prodotti agroalimentari di qualità</strong>. Attraverso la nuova linea di credito si aiuteranno le famiglie campesine ecuadoriane ad ottenere quei requisiti di commerciabilità necessari ad accedere ai mercati nazionali ed internazionali legati al cosiddetto commercio “equo e solidale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/pool-di-finanziamento-delle-bcc-siciliane-a-favore-di-codesarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo di solidarietà per i mutui per l&#8217;acquisto della prima casa</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 21:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Nella G.U.R.I. n.192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.132, emanato il 21 giugno 2010, concernente il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa, ai sensi dell’art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella <acronym title="Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana">G.U.R.I.</acronym> n.192 del 18 agosto 2010 è stato pubblicato il <a href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Regolamento_DM_132-2010.pdf">Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.132, emanato il 21 giugno 2010</a>, concernente il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto per la prima casa, ai sensi dell’<a href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Legge_244-2007x_art.2x_commi_475-480.pdf">art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</a>.<br />
<span id="more-1103"></span><br />
Con decreto del Direttore Generale del Tesoro, in data 14 settembre 2010, è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo CONSAP &#8211; Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (<a href="http://www.consap.it/fondi/fondosospensionemutui">www.consap.it/fondi/fondosospensionemutui</a>).</p>
<p>Le istanze di accesso al beneficio possono essere presentate presso la banca che ha erogato il mutuo a partire dal15 novembre 2010 utilizzando l’apposito modello di richiesta di sospensione mutuo, disponibile in fondo alla pagina, compilato sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione e corredato dalla documentazione nello stesso indicata.</p>
<p>Si raccomanda la visione del documento “Linee guida” per una corretta compilazione del modello di richiesta di sospensione mutuo.</p>
<p>La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.</p>
<p>Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge.</p>
<ul>
<li><a title=" ( PDF, 180 Kb ) in Nuova Finestra" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Linee_guida.pdf">Linee guida<br />
( PDF, 180 Kb ) in Nuova Finestra</a></li>
<li><a title=" ( PDF, 257 Kb ) in Nuova Finestra" href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/documentiHp/Richiesta_sospensione_mutuo.pdf">Modello di richiesta di sospensione mutuo<br />
( PDF, 257 Kb ) in Nuova Finestra</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/fondo-di-solidarieta-per-i-mutui-per-lacquisto-della-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldi invernali, in Molise partono il 7 gennaio</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/saldi-invernali-in-molise-partono-il-7-gennaio/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/saldi-invernali-in-molise-partono-il-7-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[In riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di informazione locale, si precisa che la data di inizio dei saldi invernali è fissata al 7 gennaio 2010 e non al 2 come erroneamente pubblicato. L&#8217;avvio delle vendite della merce scontata è stabilito dalla legge n.20 del 23 novembre 2010, che fissa appunto le date dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di informazione locale, si precisa che la data di inizio dei saldi invernali è fissata al 7 gennaio 2010 e non al 2 come erroneamente pubblicato.</strong><br />
<span id="more-957"></span><br />
L&#8217;avvio delle vendite della merce scontata è stabilito dalla legge n.20 del 23 novembre 2010, che fissa appunto le date dei saldi rispettivamente al 7 gennaio per la stagione invernale e al 2 luglio per quella estiva.<br />
Si comunica, inoltre, che le Regioni si stanno attivando per creare, quanto prima, un accordo di uniformità nazionale sulla data di inizio dei saldi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/saldi-invernali-in-molise-partono-il-7-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postapersona AffettiProtetti</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/postapersona-affettiprotetti/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/postapersona-affettiprotetti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Per assicurare serenità alla tua famiglia Tutelare le persone a cui si vuol bene nel caso di una propria scomparsa (evento che al suo verificarsi avrebbe effetti disastrosi, non solo di natura affettiva), è un gesto di grande responsabilità e di amore. Postapersona AffettiProtetti è la soluzione assicurativa che permette, ad esempio, a una famiglia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per assicurare serenità alla tua famiglia</strong><br />
Tutelare le persone a cui si vuol bene nel caso di una propria scomparsa  (evento che al suo verificarsi avrebbe effetti disastrosi, non solo di  natura affettiva), è un gesto di grande responsabilità e di amore.<br />
<strong><br />
<span id="more-942"></span><br />
Postapersona AffettiProtetti </strong>è la<strong> </strong>soluzione assicurativa che<strong> permette</strong>, ad esempio, a<strong> una famiglia, privata improvvisamente del reddito più importante</strong>, <strong>di potersi riorganizzare almeno dal punto di vista</strong> <strong>economico</strong>.</p>
<p>Con Postapersona Affetti Protetti <strong>difendi la serenità</strong> <strong>delle persone a cui vuoi bene</strong> <strong>in modo</strong> semplice, <strong>accessibile</strong> e trasparente.<br />
Ad  esempio, con circa 10,00 euro al mese, un uomo non fumatore di 35 anni,  in ipotesi di durata contrattuale pari a 10 anni, garantirebbe alla  famiglia, in caso di sinistro, un capitale esente da tasse impignorabile  ed insequestrabile di 150.000,00 euro.</p>
<p>Una <strong>risorsa economica importante</strong>, che può essere utilizzata, ad esempio:<br />
- per far fronte alla <strong>copertura delle rate di un mutuo immobiliare</strong> già contratto in precedenza;<br />
- per <strong>assicurare ai propri figli la possibilità di costruirsi un futuro</strong> felice;<br />
- per fornire serenità economica ad una persona cara in un momento improvvisamente ed inaspettatamente difficile.</p>
<p>Puoi  sottoscrivere Postapersona Affetti Protetti a vantaggio di chiunque, ad  es.: il tuo nucleo familiare, i figli, il coniuge, un genitore, una  sorella, un convivente.</p>
<p>Postapersona Affetti Protetti <strong>può essere stipulata molto facilmente</strong>:<br />
- fino a 60 anni e per un capitale assicurato di 170.000,00 euro <strong>non richiede né visite mediche né la compilazione di questionario medico</strong>;<br />
-  la durata delle coperture è variabile secondo le tue esigenze per 15 o  10 anni (in tal caso puoi sottoscriverla fino a 70 anni di età);<br />
- <strong>prevede forti diminuzioni di premio per gli assicurati &#8220;non fumatori&#8221;</strong>e un aumento del capitale assicurato per le persone che smettono di fumare;<br />
-  puoi pagarla annualmente o mensilmente senza alcuna maggiorazione,  semplicemente dividendo il premio annuo per 12 (per importi uguali o  superiori a 100,00 euro).</p>
<p>In più Postapersona Affetti Protetti gode di vantaggi fiscali.<br />
Ogni  anno, infatti, conformemente a quanto prevede la legislazione fiscale  vigente, puoi detrarre dalle tasse il premio pagato, risparmiando il 19%  su tale importo, fino a un massimo di 1.291,14 euro.</p>
<p>Lo schema  seguente illustra la quota di premio mensile per un capitale assicurato  di 150.000,00 euro (prima del risparmio del 19% di tasse).</p>
<div>
<table border="1" width="570" summary="tabella dati">
<tbody>
<tr valign="top">
<th align="left"> DURATA</th>
<th align="left"> UOMO DI 35 ANNI</th>
<th align="left"></th>
<th align="left"> DONNA DI 35 ANNI</th>
<th align="left"></th>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="center"></td>
<td align="center">non fumatore</td>
<td align="center">fumatore</td>
<td align="center">non fumatrice</td>
<td align="center">fumatrice</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="center">10 anni</td>
<td align="center">10,90 euro</td>
<td align="center">18,80 euro</td>
<td align="center">5,50 euro</td>
<td align="center">8,60 euro</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="center">15 anni</td>
<td align="center">13,60 euro</td>
<td align="center">23,90 euro</td>
<td align="center">7,00 euro</td>
<td align="center">11,10 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<table border="1" width="570" summary="tabella dati">
<tbody>
<tr valign="top">
<th align="left"> DURATA</th>
<th align="left"> UOMO DI 40 ANNI</th>
<th align="left"></th>
<th align="left"> DONNA DI 40 ANNI</th>
<th align="left"></th>
</tr>
<tr valign="top">
<td></td>
<td align="center">non fumatore</td>
<td align="center">fumatore</td>
<td align="center">non fumatrice</td>
<td align="center">fumatrice</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="center">10 anni</td>
<td align="center">16,30 euro</td>
<td align="center">28,80 euro</td>
<td align="center">8,70 euro</td>
<td align="center">13,70 euro</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="center">15 anni</td>
<td align="center">21,40 euro</td>
<td align="center">37,30 euro</td>
<td align="center">11,10 euro</td>
<td align="center">17,40 euro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>
<div><strong> </strong></div>
</div>
</div>
<div>
<div><strong><a href="http://www.postevita.it/Prodotti/PosteVita/in_collocamento/tcm/postapersona_affetti_protetti/download/PPersona%20AffettiProtetti_DICEMBRE_2010%20NO_FIRMA.pdf">Fascicolo Informativo</a><br />
</strong></div>
<p><strong><a href="http://www.postevita.it/Prodotti/TCM%20rapp.di%20visita%20med.pdf">Rapporto visita medica</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.postevita.it/Prodotti/TCM%20fum_non_fum_dic2010.pdf">Modulo stato fumatore o non fumatore</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.postevita.it/Prodotti/TCM%20esami%20richiesti_dic2010.pdf">Modulo degli esami richiesti in caso di visite mediche</a><br />
</strong><br />
<strong><a href="http://www.postevita.it/Prodotti/TCM%20buono%20stato%20di%20salute_dic2010.pdf">Dichiarazione buono stato di salute</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/postapersona-affettiprotetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accedere al fondo di prevenzione usura</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/accedere-al-fondo-di-prevenzione-usura/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/accedere-al-fondo-di-prevenzione-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[I criteri per accedere al Fondo Per accedere al Fondo e poter ottenere garanzie, il Ministero del Tesoro ha individuato alcuni criteri guida che dovranno seguire i garanti per valutare la meritevolezza del richiedente: effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà  della ragione dell&#8217;indebitamento capacità  di rimborso del finanziamento concesso in base al reddito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>I  criteri  per accedere al Fondo</h4>
<p>Per accedere al Fondo e poter  ottenere  garanzie, il Ministero del Tesoro ha individuato  alcuni criteri guida  che dovranno seguire i garanti  per valutare la meritevolezza del  richiedente:</p>
<ul>
<li>effettivo stato di bisogno del richiedente  e serietà   della ragione dell&#8217;indebitamento</li>
<li>capacità  di rimborso del finanziamento  concesso  in base al reddito o alla situazione patrimoniale  entità   dell&#8217;importo complessivo debitorio a  carico del richiedente che deve  rientrare entro i  limiti di garanzia (Euro 25.800 circa)</li>
</ul>
<p><span id="more-826"></span></p>
<h2><em> </em>A chi si rivolge il Fondo e come fare la richiesta</h2>
<p>Il Fondo si rivolge esclusivamente alle  famiglie,  non imprese, che si trovano in situazioni di difficoltà   economica (sovraindebitamento) e che per questa difficoltà   non sono  più in grado di coprire con le loro  entrate mensili tutte le spese  necessarie per il sostentamento  del nucleo familiare (vitto, fitto,  rata del mutuo,  bollette, spese sanitarie, ecc.).<br />
Il Fondo di prevenzione usura gestito da Adiconsum opera  a livello  nazionale, pertanto tutti coloro che si trovano  nella situazione sopra  descritta, possono rivolgersi  direttamente alla nostra sede nazionale.<br />
Se volete mettervi in contatto diretto con noi per avere  ulteriori  informazioni potrete farlo attraverso i seguenti  canali:</p>
<ul>
<li>scrivendo una lettera a:<br />
<strong>Adiconsum<br />
Via Lancisi n.25 &#8211; 00161 Roma</strong></li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="564">
<tbody>
<tr>
<td width="129"></td>
<td width="117"><strong>giorni</strong></td>
<td width="194"><strong>orario</strong></td>
<td width="124"><strong>telefono</strong></td>
</tr>
<tr>
<td height="30"><strong>consulenza telefonica<br />
</strong></td>
<td height="30">lunedì venerdì<br />
mercoledì</td>
<td height="30">10.00 &#8211; 13.00<br />
14.00 &#8211; 17.00</td>
<td height="30">06 44 17 02 38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>inviando un fax al n. 06.44 17 02 30</li>
<li>inviando delle e-mail al seguente indirizzo di  posta  elettronica: <a href="mailto:prevenzioneusura@adiconsum.it">prevenzioneusura@adiconsum.it</a></li>
<li>scaricando la domanda di accesso al Fondo [<a href="http://www.adiconsum.it/Adiconsum/Pages/pagearea_detail.aspx?h=0&amp;n=103">pdf</a>]  (<strong>i  documenti inviati non verranno restituiti</strong>)</li>
</ul>
<p>Non appena avrete ricevuto tutte le  necessarie informazioni  da parte dei nostri operatori, e una volta  stabilita  la presenza dei requisiti necessari per accedere al  Fondo  potrete presentare la domanda per l&#8217;ottenimento  della garanzia.</p>
<h2>Il Comitato</h2>
<p>E&#8217; una commissione presieduta da un  Presidente e da  una serie di esperti che vantano competenze specifiche   nelle materie, finanziarie, giuridiche e sociali.<br />
Il Comitato una volta valutata la presenza o meno dei  requisiti  delibera la concessione o la mancata concessione  della garanzia utile  per l&#8217;attivazione del finanziamento.<br />
La risposta del Comitato viene fornita tramite lettera  raccomandata.<br />
Contemporaneamente il Comitato invia una comunicazione  scritta (con  allegata documentazione) alla banca convenzionata,  che dopo un  ulteriore esame della richiesta, concede  il prestito alle condizioni  previste dalla convenzione  stipulata tra il Fondo e la banca.</p>
<h1><img src="http://www.adiconsum.it/Adiconsum/Upload/images/6_1.gif" border="0" alt="" /></h1>
<h1><a href="http://www.adiconsum.it/Adiconsum/Pages/pagearea_detail.aspx?h=0&amp;n=103">Scarica la  domanda di accesso al Fondo</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/accedere-al-fondo-di-prevenzione-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamento del bollo auto 2010</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/pagamento-del-bollo-auto-2010/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/pagamento-del-bollo-auto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Per l’annualità 2010 sono confermati, su tutto il territorio nazionale, gli importi di tariffa in vigore per l’anno precedente. Con riguardo sia alle vetture sia ai motocicli (oltre che per il rimanente parco veicoli) sussistono ancora oggi, tuttavia, marcate differenze tariffarie da Regione a Regione. Si ricorderà come la legge Finanziaria 2007 (legge n. 296 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per l’annualità 2010 sono confermati, su tutto il territorio nazionale, gli importi di tariffa in vigore per l’anno precedente. Con riguardo sia alle vetture sia ai motocicli (oltre che per il rimanente parco veicoli) sussistono ancora oggi, tuttavia, marcate differenze tariffarie da Regione a Regione. Si ricorderà come la legge Finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) aveva stabilito che <strong>gli  aumenti regionali </strong>intervenuti nel corso degli anni precedenti, rispetto  alla tariffa base per <strong>autovetture, </strong>a suo tempo varata con il decreto interministeriale del 27 dicembre 1997, erano da ricalcolare  nuovamente – con effetto dal 2007 ed entro il limite del 10 per cento &#8211; prendendo a base, per conteggiare la maggiorazione, i nuovi importi approvati con la Finanziaria 2007.<br />
<span id="more-798"></span></p>
<ul>
<li><a href="#1">1. Le novità </a>
<ul>
<li><a href="#1.1">1.1 Confermate le  tariffe previgenti </a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#2">2. La tassa  automobilistica a gestione erariale e a gestione regionale</a></li>
<li><a href="#3">3. La tassa in base al possesso: il possesso presunto</a></li>
<li><a href="#4">4. Chi è tenuto al  pagamento</a></li>
<li><a href="#5">5. La base di calcolo (il kW o il CV)</a></li>
<li><a href="#6">6. Il versamento e gli arrotondamenti</a></li>
<li><a href="#7">7. La tariffa  autovetture</a></li>
<li><a href="#8">8. La tariffa  motocicli</a></li>
<li><a href="#9">9. Vetture, come individuare  la classe ambientale</a></li>
<li><a href="#10">10. La classe  ambientale per i motocicli</a></li>
<li><a href="#11">11. Agevolazioni  future su base regionale perveicoli alimentati a metano e gpl</a>
<ul>
<li><a href="#11.1">11.1 Veicoli nuovi di  fabbrica con doppia alimentazione</a></li>
<li><a href="#11.2">11.2 Installazione di  impianti a gpl e gas metano su veicoli circolanti (autovetture eautocarri leggeri)</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#12"> 12. Il pagamento  periodico e il rinnovo alla scadenza</a></li>
<li><a href="#13">13. Il primo bollo per  l&#8217;auto nuova</a>
<ul>
<li><a href="#13.1">13.1 Entro quale  termine </a></li>
<li><a href="#13.2">13.2 Per quanti mesi</a></li>
<li><a href="#13.3">13.3 Le deroghe in  alcune Regioni </a></li>
<li><a href="#13.4">13.4 Quanto si paga </a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#14">14. Il bollo dopo  l’acquisto dell’usato</a>
<ul>
<li><a href="#14.1">14.1 Acquisto diretto  da altro automobilista</a></li>
<li><a href="#14.2">14.2 Acquisto da un  rivenditore.</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#15">15. Le nuove sanzioni  ridotte per chi paga in ritardo, ma non oltre un anno dalla scadenza</a></li>
<li><a href="#16"> 16. La tassa di  circolazione per ciclomotori e minicar</a>
<ul>
<li><a href="#16.1">16.1 I minicar </a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#17">17. L’esenzione  automatica per auto e moto costruite da almeno 30 anni</a></li>
<li><a href="#18">18. L’esenzione per  auto e moto di interesse storico aventi più di 20 anni</a></li>
<li><a href="#19">19. Gli autocarri e la  massa rimorchiabile</a></li>
<li><a href="#20">20. Le targhe di prova  e le tariffe per i rimorchi speciali</a></li>
<li><a href="#21">21. Le esenzioni per i  diversamente abili</a></li>
<li><a href="#22">22. Le riduzioni  tariffarie</a></li>
<li> <a href="#23">23. L’abolizione  definitiva della soprattassa diesel</a></li>
<li><a href="#24">24. Il bollo auto dopo  la perdita di possesso o la cancellazione</a></li>
<li><a href="#25">25. Il ricorso alla  commissione tributaria provinciale</a></li>
</ul>
<h2><a name="1"></a>1. Le novità</h2>
<h3><a name="1.1"></a>1.1 Confermate le  tariffe previgenti</h3>
<p>Per l’annualità 2010 sono confermati, su tutto il territorio nazionale, gli importi  di tariffa in vigore per l’anno precedente. Con riguardo sia  alle vetture sia ai motocicli (oltre che per il rimanente parco veicoli) sussistono  ancora oggi, tuttavia, marcate differenze tariffarie da Regione a Regione. Si ricorderà  come la legge   Finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006) aveva stabilito che <strong>gli  aumenti regionali </strong>intervenuti nel corso degli anni precedenti, rispetto  alla tariffa base per <strong>autovetture, </strong>a suo tempo varata con il decreto  interministeriale del 27 dicembre 1997, erano da ricalcolare  nuovamente – con effetto dal 2007 ed entro il  limite del 10 per cento &#8211; prendendo a base, per conteggiare la maggiorazione, i  nuovi importi approvati con la Finanziaria 2007. Analoga  previsione fu stabilita per la tariffa  relativa ai <strong>motocicli</strong>, approvata con la legge 286/06. Ulteriori  differenze di disciplina fra Regione e Regione – anche fuori dall’ambito  strettamente tariffario &#8211; possono essere tuttora vigenti sulla base della specifica  normativa regionale che in talune Regioni fu varata fino a tutto il 2003. A tal riguardo, l’articolo  2 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ha prorogato di due anni – fino al periodo  d’imposta in corso al 1° gennaio 2010 – il termine entro cui ciascuna Regione  interessata potrà sopprimere eventuali difformità di disciplina all’epoca  stabilita rispetto alla normativa statale che – in futuro – dovrebbe diventare  l’unica applicabile in qualunque Regione a garanzia della uniformità delle  regole di dettaglio applicabili, salve solo eventuali differenze tariffarie. E’ questa la  ragione per cui, all’attualità i diversi raggruppamenti fra Regioni (vedi  capoverso successivo) possono ulteriormente differenziarsi, all’interno della  singola Regione, su questioni regolamentari di dettaglio, in forza della specifica  normativa a suo tempo varata su base regionale. Tornando invece agli aspetti  squisitamente tariffari, si ricorda che a decorrere dal 2009 i raggruppamenti regionali  di appartenenza sono divenuti sostanzialmente sei:</p>
<ol class="numero">
<li>il primo, costituito dalle Regioni nelle  quali si applica la tariffa base, così come prevista dalla<br />
Finanziaria 2007: <strong>Basilicata,  Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia,  Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento, Umbria, Val d’Aosta</strong>;</li>
<li>il secondo, composto dalle regioni in  cui si applica la maggiorazione del 10 per cento: <strong>Abruzzo, Calabria, Campania,  Liguria e Veneto</strong>;</li>
<li>il terzo comprende la sola regione <strong>Marche</strong>, che applica una maggiorazione  del 7,98 per<br />
cento;</li>
<li>il quarto riguarda il <strong>Molise</strong>, che applica un incremento pari  al 7 per cento;</li>
<li>il quinto riguarda la <strong>Provincia Autonoma</strong><strong> di Bolzano</strong> che – dal 2009 – applica su tutti i veicoli una  riduzione del 10% sulla tariffa base, come prevista dalla Finanziaria 2007</li>
<li>il sesto riguarda la <strong>Toscana</strong>, che – dal 2009 &#8211; applica nuove  esenzioni pluriennali per taluni veicoli a doppia alimentazione, nonché  riduzioni tariffarie per veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 4  ovvero Euro 5.</li>
</ol>
<h2><a name="2"></a>2. La tassa  automobilistica a gestione erariale e a gestione regionale</h2>
<p>La tassa automobilistica (tributo più comunemente denominato  “bollo auto”) è dovuta dal<br />
proprietario in ragione del possesso del veicolo. Fa  eccezione il caso della locazione finanziaria, tuttavia, per il quale l’obbligo  di pagamento è in capo all’utilizzatore. Lo stesso dicasi in caso di usufrutto  e di acquisto con patto di riservato dominio: in questi casi l’obbligo di  pagamento cade in capo all’usufruttuario e all’acquirente. Per quanto riguarda  invece il profilo oggettivo, in un limitato numero di casi (ciclomotori,  minicar), la tassa in parola è dovuta in ragione della circolazione su aree e  strade pubbliche. Su tale tributo, nel suo complesso, si è formata nel corso  degli anni una articolata stratificazione di competenze che sono ripartite fra Stato e Regioni. Più  precisamente, nei riguardi delle Regioni a Statuto ordinario nonché delle Province Autonome di Bolzano  – Alto Adige e Trento è stata affidata ogni competenza di gestione afferente il tributo, ivi  compresa la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso (articolo 17, comma 10  della legge n. 449 del 1997). Ne discende che i contribuenti residenti in tali Regioni hanno  come interlocutore istituzionale, per qualunque questione attinente i versamenti, i recuperi, il  rimborso, i ricorsi, eccetera, l’apposito ufficio preposto da ciascuna struttura regionale o  provinciale, in base al proprio ordinamento interno (di solito, è l’ufficio tributi). Nelle Regioni a  Statuto speciale, invece, la gestione del tributo continua a essere riservata, sotto ogni aspetto, agli uffici  dell’amministrazione finanziaria e,  segnatamente, agli uffici dell’agenzia delle Entrate  presenti sul territorio. Per quanto riguarda la normativa vigente, in misura  preminente essa è stabilita da disposizioni statali con regole uniformi su tutto il territorio  nazionale. Ciascuna Regione, tuttavia, possiede margini di manovra che consentono di intervenire con legge  regionale. In particolare, l’articolo 24 del d. l.vo n. 504 del 1992 dà facoltà a ciascuna Regione di  approvare, entro il 10 novembre di  ciascun anno, variazioni tariffarie (in più o in meno) nel  limite del 10 per cento rispetto agli importi vigenti nell’anno precedente. Inoltre, molte regioni a  Statuto ordinario, nel corso degli anni passati, pur lasciando immutata la struttura di fondo  del tributo, hanno introdotto adattamenti ulteriori alla disciplina di dettaglio che quindi su  questioni specifiche talvolta può essere divergente da Regione a Regione. A  seguito, tuttavia, di talune sentenze della Corte costituzionale, è stato affermato il principio secondo cui la tassa automobilistica  deve essere anch’essa considerata un “tributo statale” per cui secondo tale orientamento alle  Regioni non competono potestà di modifica della normativa, al di fuori di quanto previsto  e consentito dalla legislazione statale. L’assetto attualmente in vigore,  tuttavia, contempla diverse misure particolari a suo tempo adottate in sede  regionale al di fuori di quanto previsto dalla legislazione di fonte statale.  Tale assetto è stato confermato dall’articolo 2, commi 22 e 23 della legge n.  350 del 2003. Stando alla normativa attuale, pertanto, tale situazione dovrebbe  essere uniformata alla legislazione statale da parte delle singole Regioni interessate  entro il periodo d’imposta decorrente dal 1^ gennaio 2010 (termine così  prolungato ai sensi dell’articolo 2, del decreto legge n. 207 del 2008).</p>
<p><strong>Attenzione: </strong><em>Ferma  restando la validità di quanto riportato in questa guida, per tutto quanto fin  qui visto, nelle singole Regioni possono essere in vigore normative ulteriori  soprattutto su materie particolari riguardanti riduzioni, esenzioni e  agevolazioni. Per la disciplina di dettaglio su tali materie si consiglia contattare  gli uffici regionali della Regione di appartenenza</em>.</p>
<h2><a name="3"></a>3. La tassa in base al  possesso: il possesso presunto</h2>
<p>La tassa automobilistica su auto e moto è dovuta  periodicamente, di anno in anno, sulla base del possesso del veicolo e indipendentemente dall’utilizzo del  medesimo su strade pubbliche. Il possesso è presunto in base a quanto risulta dal pubblico  registro automobilistico (Pra) per tutti i veicoli soggetti alla iscrizione in tale registro (mentre  per i pochi casi di veicoli non iscritti nel Pra, fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici  della Motorizzazione). Nelle ipotesi in cui, tuttavia, l’automobilista rimane intestatario di un veicolo  da egli non più posseduto è consentito fornire la prova contraria rispetto alle risultanze del Pra (vedasi il paragrafo 24). La cancellazione del veicolo dal Pra e l’annotazione della  perdita di possesso vanno sempre effettuate, laddove possibile, sotto copertura di pagamento,  e quindi entro l’ultimo giorno coperto dal bollo in corso di validità. La registrazione nel Pra,  infatti, di norma fa venir meno l’obbligo del rinnovo di pagamento a partire dal periodo d’imposta  successivo. Tuttavia, i residenti in provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,  Toscana e Puglia non sono tenuti a pagare il rinnovo se gli atti riconosciuti idonei ad  attestare la demolizione del veicolo o la perdita di possesso sono posti in essere entro il mese successivo alla  scadenza di validità. Inoltre, Veneto, Piemonte e Lombardia riconoscono un  rimborso nel caso in cui la demolizione o la perdita di possesso avvengano  oltre tale mese; tale rimborso riguarda le mensilità già pagate e non godute. Le regole che prevedono la tassazione in base al possesso  presunto dall’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (Pra) valgono per tutto il parco  circolante, fatta eccezione per pochi casi nei quali la tassa è dovuta per effetto della circolazione  su aree pubbliche. La più importante eccezione a tale regola, è costituita dai ciclomotori e  minicar, per i quali la tassazione è dovuta per effetto della circolazione (vedasi il paragrafo 16).</p>
<h2><a name="4"></a>4. Chi è tenuto al  pagamento</h2>
<p>Obbligato al pagamento è colui che, nel pubblico registro  automobilistico (Pra), risulta proprietario del veicolo l’ultimo giorno stabilito per il pagamento. Per  i residenti in Lombardia, tuttavia, vige una regola diversa secondo cui è obbligato al pagamento colui  che nel Pra risulta essere proprietario del veicolo il primo giorno del periodo fisso. Recenti  disposizioni hanno inoltre precisato chi deve intendersi obbligato in talune  particolari situazioni (articolo 7 legge n. 99 del 23 luglio 2009 che modifica  il comma 29° &#8211; recte 31° &#8211; dell’articolo 5 legge n. 53/83): in caso di  locazione finanziaria, pertanto, l’obbligo di pagamento è in capo  all’utilizzatore piuttosto che in capo al proprietario. Lo stesso dicasi in  caso di usufrutto e di acquisto con patto di riservato dominio: l’obbligo di  pagamento cade in capo all’usufruttuario e all’acquirente. Ai soli fini della individuazione  della competenza territoriale – tuttavia – fa fede il luogo di residenza del  soggetto proprietario del veicolo.</p>
<h2><a name="5"></a>5. La base di calcolo  (il kW o il CV)</h2>
<p>Il calcolo del bollo auto va effettuato in base a diversi  parametri che divergono a seconda della tipologia dell’automezzo. Per gli autocarri, a esempio,  rileva la portata espressa in quintali, per i ciclomotori è previsto un sistema di tassa fissa, mentre per  le <strong>vetture </strong>e i <strong>motocicli </strong>la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in <strong>kW</strong>.  Questo dato è rinvenibile sulla carta di circolazione del veicolo. Se nella carta di circolazione non sono indicati i kW, il  calcolo va effettuato in base al numero dei <strong>CV</strong>.  Questa unità di misura è in uso solo per i veicoli meno recenti, all’interno  del vecchio “libretto” di circolazione dove sono riportati (di solito sulla terza  pagina) di fianco alla voce &#8220;pot. max&#8221;. Il tariffario prevede importi unitari conteggiati anche in base  al valore unitario espresso in CV. In alternativa, è tuttavia possibile, anche per i vecchi  “libretti” con potenza espressa in CV, effettuare il calcolo in kW, previa conversione della potenza espressa  in CV in quest’ultima unità di misura. Il rapporto di conversione di 1 CV è uguale a 0,736 KW.</p>
<h2><a name="6"></a>6. Il versamento e gli  arrotondamenti</h2>
<p>L’importo da versare deve essere arrotondato al centesimo di  €. In particolare, se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali,  occorre arrotondare al secondo decimale. L&#8217;arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la  virgola è da 0 a  4, per eccesso se tale cifra è pari a 5 o superiore. Esempio € 257, 215 si arrotonda a €  257,22, mentre entro 257,214 si arrotonda a € 257,21.</p>
<p><strong>Provincia autonoma di Trento</strong>. I versamenti del bollo auto relativi a  veicoli appartenenti a soggetti residenti o con sede nella provincia autonoma di  Trento seguono regole proprie e devono essere arrotondati all&#8217;unità di Euro in conformità alle  delibere emanate dall’Ente territoriale in parola (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del  21 dicembre 2001).</p>
<h2><a name="7"></a>7. La tariffa autovetture</h2>
<p>Secondo le regole in vigore dal 2007 il bollo auto per le  vetture si calcola tuttora in base alla potenza del motore, espressa in kW o in CV. A partire dal  2007, tuttavia, gli importi di tariffa sono stati ritoccati in aumento, ma con  percentuali gradatamente decrescenti. Più precisamente, gli importi  diminuiscono man mano che si riduce l’attitudine all’inquinamento del motore.  In particolare, dal 2007 fu previsto un trattamento premiante nei riguardi  delle vetture appartenenti alla classe ambientale meno inquinante (Euro 4  o Euro 5). Per tale categoria di veicoli, infatti, e <strong>limitatamente ai primi  100 kW </strong>(ovvero limitatamente ai primi 136 CV<strong>)</strong>, la tariffa  2007 non subì aumenti rispetto agli importi in  vigore nel corso dell’anno prima. Un ritocco, invece, fu  previsto per classi ambientali del motore a  maggiore propensione inquinante (da Euro 3 a Euro zero). Limitatamente alle <strong>vetture con  potenza superiore </strong>alla media, inoltre, fu altresì prevista una ulteriore  variazione tariffaria la quale prescinde dalla attitudine del motore  all’inquinamento. Tale incremento, tuttavia, funziona con la tecnica “a  scaglioni”: i primi cento kW vengono sempre tassati con la tariffa base riconosciuta  per la classe ambientale di appartenenza, mentre su ogni kW successivo si  applica un aggravio. Tutto ciò consentì nel 2007 di spalmare l’aumento <strong>in  maniera graduata</strong>, senza sbalzi repentini fra livelli di potenza vicini fra  loro. Gli importi e i meccanismi di calcolo fin qui descritti sono rimasti gli  stessi anche per l’annualità 2010.</p>
<p><strong>Esempi</strong></p>
<p><strong>a. </strong>vettura con potenza pari a kW 66, rispetta la direttiva  98/69 CE, e quindi è di classe ambientale <strong>Euro 3</strong>; appartiene a un automobilista <strong>residente in Roma à</strong> paga <strong>€ 178,20 </strong>(cifra ottenuta moltiplicando la tariffa unitaria a kW, pari a € 2,70, stabilita relativamente alla classe Euro   3, per il numero dei kW);</p>
<p><strong>b. </strong>nella stessa situazione di cui al punto a., applicando come  unica variante l’appartenenza alla   classe ambientale <strong>Euro 4 </strong>(si fa l’ipotesi della  vettura che rispetta la direttiva 98/69 CE B), si ottiene un importo pari a <strong>€ 170,28 </strong>(tariffa unitaria pari a €  2,58 moltiplicato il numero dei kW); si tratta dello stesso importo in vigore nel corso del 2006 (a sua volta  uguale a quello in vigore dal 1998), dal momento che la classe Euro 4 non ha subito aumenti;</p>
<p><strong>c. </strong>vettura con potenza pari a 130 kW, di classe ambientale <strong>Euro  3, in  quanto rispetta la direttiva</strong> 2001/1 CE rif. 98/69 CE, appartenente a <strong>residente in Bari</strong>,  à paga <strong>€ 391,50 </strong>(somma ottenuta applicando la tariffa unitaria a kW pari a € 2,70, per i  primi cento kW (= € 270), cui va sommata la quota aggiuntiva calcolabile moltiplicando gli ulteriori 30  kW per l’importo unitario di € 4,05 previsto dalla tariffa approvata per la classe ambientale Euro 3  (=121,50);</p>
<p><strong>d. </strong>nella stessa situazione di cui al punto c, applicando come  unica variante l’appartenenza alla classe ambientale <strong>Euro 4 </strong>(si fa l’ipotesi della  vettura che rispetta la direttiva 2001/1 CE rif. 98/69 CE B), si ottiene un importo pari a <strong>€ 374,10 </strong>(somma  calcolata addizionando all’importo calcolato sui per i primi 100 kW, pari a € 258,00, l’importo  aggiuntivo di € 116,10, determinato moltiplicando per la tariffa unitaria di € 3,87 gli ulteriori 30 kW di  potenza).</p>
<p><strong><em>Tabella 1</em> TARIFFA 2010 AUTOVETTURE</strong></p>
<p class="centrato"><em>(in €) pagamento per 12 mesi</em></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="85%" summary="Tabella 1 Tariffa 2010 autovetture">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Basilicata Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Lazio Lombardia Piemonte Puglia Sardegna Sicilia prov. aut. Trento Umbria Val d’Aosta</strong></td>
<td><strong>Molise</strong></td>
<td><strong>Marche</strong></td>
<td><strong>Abruzzo Calabria Campania Liguria Veneto</strong></td>
<td><strong>Toscana</strong></td>
<td><strong>prov. aut. Bolzano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>classe ambientale</strong></td>
<td><strong>kW</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 4 oppure Euro 5</strong></td>
<td><strong>fino a 100 </strong></td>
<td><strong>2,58</strong></td>
<td><strong>2,76</strong></td>
<td><strong>2,79</strong></td>
<td><strong>2,84</strong></td>
<td><strong>2,58</strong></td>
<td><strong>2,32</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>da 101 </strong></td>
<td><strong>3,87</strong></td>
<td><strong>4,14</strong></td>
<td><strong>4,18</strong></td>
<td><strong>4,26</strong></td>
<td><strong>3,87</strong></td>
<td><strong>3,48</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 3</strong></td>
<td><strong>fino a 100 </strong></td>
<td><strong>2,70</strong></td>
<td><strong>2,89</strong></td>
<td><strong>2,92</strong></td>
<td colspan="2"><strong>2,97</strong></td>
<td><strong>2,43</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>da 101 </strong></td>
<td><strong>4,05</strong></td>
<td><strong>4,33</strong></td>
<td><strong>4,37</strong></td>
<td colspan="2"><strong>4,46</strong></td>
<td><strong>3,65</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 2</strong></td>
<td><strong>fino a 100 </strong></td>
<td><strong>2,80</strong></td>
<td><strong>3,00</strong></td>
<td><strong>3,02</strong></td>
<td colspan="2"><strong>3,08</strong></td>
<td><strong>2,52</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>da 101</strong></td>
<td><strong>4,20</strong></td>
<td><strong>4,49</strong></td>
<td><strong>4,54</strong></td>
<td colspan="2"><strong>4,62</strong></td>
<td><strong>3,78</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 1</strong></td>
<td><strong>fino a 100 </strong></td>
<td><strong>2,90</strong></td>
<td><strong>3,10</strong></td>
<td><strong>3,13</strong></td>
<td colspan="2"><strong>3,19</strong></td>
<td><strong>2,61</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>da 101 </strong></td>
<td><strong>4,35</strong></td>
<td><strong>4,65</strong></td>
<td><strong>4,70</strong></td>
<td colspan="2"><strong>4,79</strong></td>
<td><strong>3,92</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 0</strong></td>
<td><strong>fino a 100 </strong></td>
<td><strong>3,00</strong></td>
<td><strong>3,21</strong></td>
<td><strong>3,24</strong></td>
<td colspan="2"><strong>3,30</strong></td>
<td><strong>2,70</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>da 101</strong></td>
<td><strong>4,50</strong></td>
<td><strong>4,82</strong></td>
<td><strong>4,86</strong></td>
<td colspan="2"><strong>4,95</strong></td>
<td><strong>4,05</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="8"></a>8. La tariffa  motocicli</h2>
<p>Nessuna novità tariffaria per il 2010 su tutto il territorio  nazionale. Sul piano nazionale, anche il bollo per <strong>motocicli a decorrere dal  2007 </strong>aveva subito variazioni tariffarie ispirate a regole analoghe a quelle  varate per le vetture. In particolare, pur non essendo stati previsti scatti  tariffari per potenze più elevate, fu all’epoca riformulata la tariffa in  maniera da privilegiare, anche qui, i motori che assicurano una maggiore  efficienza energetica. Sono stati pertanto previsti importi unitari decrescenti  man mano che il motore risulterà dotato di caratteristiche ambientali meno  inquinanti, fino a stabilire importi uguali a quelli in vigore nel 2006, per le  motorizzazioni più severe, con classe ambientale Euro 3 (come è meglio precisato nell’apposito paragrafo le classi ambientali per motocicli e autovetture non sono  comparabili fra loro in quanto ciascuna classe risponde a regole e direttive  europee diverse le une dalle altre).</p>
<p><strong>Esempi</strong></p>
<p><strong>a. </strong>motociclo appartenente a <strong>residente in Bologna</strong>, con  potenza pari a kW 10, di classe ambientale <strong>Euro zero </strong>(in quanto immatricolato nel  1996, e quindi senza nessuna indicazione sulla carta di circolazione circa il rispetto di direttive  antinquinamento) à paga l’importo fisso pari a <strong>€ 26,00</strong>;</p>
<p><strong>b.- </strong>motociclo con potenza pari a 51 kW, rispetta la direttiva  europea n. 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase B, e quindi appartiene alla classe ambientale <strong>Euro  3</strong>; è di proprietà di società <strong>con sede a Firenze </strong>à paga <strong>€  70,49 </strong>(cifra ottenuta moltiplicando la tariffa unitaria di € 0,97 x 51 kW =  49,47, cui va aggiunto l’importo fisso di 21,02);</p>
<p><strong>c.- </strong>motociclo con potenza pari a 51 kW, rispetta la direttiva  europea n. 97/24 CE cap. 5, e quindi appartiene alla classe ambientale <strong>Euro 1</strong>; è di  proprietà di <strong>residente a Milano </strong>à paga <strong>€  89,30</strong> (cifra ottenuta moltiplicando la tariffa unitaria di € 1,30  x 51 kW = 66,30, cui va aggiunto l’importo fisso di 23,00).</p>
<p><strong><em>Tabella 2</em> TARIFFA  2010 MOTOCICLI</strong></p>
<p class="centrato"><em>(in €) pagamento per 12 mesi</em></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="85%" summary="Tabella 2 Tariffa 2010 motocicli">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Basilicata Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Lazio Lombardia Puglia Sardegna Sicilia prov. aut. Trento Umbria Val d’Aosta</strong></td>
<td><strong>Molise</strong></td>
<td><strong>Marche</strong></td>
<td><strong>Abruzzo Calabria Campania Liguria Toscana Veneto</strong></td>
<td><strong>Piemonte</strong></td>
<td><strong>prov. aut. Bolzano</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>kW</strong></td>
<td><strong> </strong></td>
<td><strong> </strong></td>
<td><strong> </strong></td>
<td><strong> </strong></td>
<td><strong> </strong></td>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 3</strong></td>
<td>fino a 11 kW</td>
<td><strong>19,11</strong></td>
<td><strong>20,45</strong></td>
<td><strong>20,63</strong></td>
<td><strong>21,02</strong></td>
<td><strong>22,00</strong></td>
<td><strong>17,20</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>oltre 11 kW</strong><br />
per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)</td>
<td><strong>0,88</strong></td>
<td><strong>0,94</strong></td>
<td><strong>0,95</strong></td>
<td><strong>0,97</strong></td>
<td><strong>1,00</strong></td>
<td><strong>0,79</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 2</strong></td>
<td>fino a 11 kW</td>
<td><strong>21,00</strong></td>
<td><strong>22,47</strong></td>
<td><strong>22,68</strong></td>
<td><strong>23,10</strong></td>
<td><strong>24,17</strong></td>
<td><strong>18,90</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>oltre 11 kW</strong><br />
per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)</td>
<td><strong>1,00</strong></td>
<td><strong>1,07</strong></td>
<td><strong>1,08</strong></td>
<td><strong>1,10</strong></td>
<td><strong>1,14</strong></td>
<td><strong>0,90</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro 1</strong></td>
<td>fino a 11 kW</td>
<td><strong>23,00</strong></td>
<td><strong>24,61</strong></td>
<td><strong>24,84</strong></td>
<td><strong>25,30</strong></td>
<td><strong>26,47</strong></td>
<td><strong>20,70</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>oltre 11 kW</strong><br />
per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)</td>
<td><strong>1,30</strong></td>
<td><strong>1,39</strong></td>
<td><strong>1,40</strong></td>
<td><strong>1,43</strong></td>
<td><strong>1,48</strong></td>
<td><strong>1,17</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Euro zero</strong></td>
<td>fino a 11 kW</td>
<td><strong>26,00</strong></td>
<td><strong>27,82</strong></td>
<td><strong>28,07</strong></td>
<td><strong>28,60</strong></td>
<td><strong>29,92</strong></td>
<td><strong>23,40</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>oltre 11 kW</strong><br />
per ogni kW (oltre la tassa fissa di cui a riga sopra)</td>
<td><strong>1,70</strong></td>
<td><strong>1,82</strong></td>
<td><strong>1,84</strong></td>
<td><strong>1,87</strong></td>
<td><strong>1,93</strong></td>
<td><strong>1,53</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="9"></a>9. Vetture, come individuare  la classe ambientale</h2>
<p>Come dianzi accennato, la tabella annessa alla Finanziaria  2007 prevede una tariffa differenziata a<br />
seconda della <strong>classe ambientale di appartenenza </strong>del  motore, che classifica i veicoli in base al<br />
livello delle loro emissioni nocive, il quale di solito è  tanto più basso quanto più un modello è<br />
recente (per i motocicli si veda l’apposito paragrafo). Fino  ala 2006 la classe ambientale di<br />
riferimento era utile per l’automobilista solo ai fini della  disciplina dei divieti alla circolazione nei<br />
centri abitati (cosiddetti “blocchi antinquinamento”). Attualmente,  invece, anche il calcolo<br />
dell’importo da pagare per il bollo auto <strong>è influenzato  dal tipo di motorizzazione presente sulla</strong><br />
<strong>vettura</strong>.  Fino a oggi, per il comparto autovetture e autocarri leggeri sono state  previste sei classi ambientali: <strong>da Euro 5 a Euro zero</strong>, corrispondente ai modelli a benzina  non catalizzati e anche ai modelli a gasolio “non ecodiesel”, che erano in vendita  all’incirca fino al 1992.<br />
L’individuazione della specifica classe di appartenenza si  desume esclusivamente dagli estremi<br />
della <strong>direttiva europea rispettata dal motore</strong>.  Tuttavia, considerato che nel corso degli anni le<br />
case costruttrici sono state obbligate a omologare prima, e  a immatricolare poi, veicoli aventi<br />
requisiti antinquinamento conformi ad un’unica classe  ambientale (quella più aggiornata, vigente al<br />
momento dell’immatricolazione) è possibile individuare di  massima, partendo dall’anno di prima<br />
immatricolazione, la classe cui appartengono i veicoli  immatricolati nelle varie epoche. Questa<br />
informazione ha tuttavia <strong>valore indicativo e non  vincolante </strong>in quanto nel corso degli anni sono<br />
sempre state consentite immatricolazioni in deroga, ovvero conformi  a una classe ambientale<br />
diversa da quella al momento obbligatoria: o perché la casa  costruttrice è stata in grado di<br />
precorrere i tempi, immettendo in commercio modelli in linea  con direttive antinquinamento più<br />
severe di quelle vigenti (destinate quindi a diventare  obbligatorie negli anni futuri). Oppure – ed è<br />
ciò che è capitato di norma &#8211; pur nella vigenza di un  vincolo di immatricolazione che prescriveva<br />
come obbligatorio, a esempio, il requisito ambientale Euro  3, è prevista una deroga di un anno per<br />
consentire l’immatricolazione fuori termine (in proroga) di  precedenti modelli rimasti invenduti a fine<br />
periodo (sono i cosiddetti esemplari di fine serie), modelli  pertanto appartenenti alla una classe<br />
ambientale precedente (nell’esempio, Euro 2), pur se  immatricolati mentre vigeva l’obbligo di una<br />
classe più aggiornata. Altra deroga di un anno è  generalmente prevista per le auto più pesanti (di<br />
massa complessiva superiore a 2.500 kg).<br />
La tabella 3, che segue, riporta gli  estremi di tutte le direttive europee la cui osservanza consente<br />
di ritenere verificata l’appartenenza alla specifica classe  ambientale.</p>
<div class="centrato">
<p><a id="direttive_e_la_classe_amb_auto" name="direttive_e_la_classe_amb_auto"></a><a id="Le_direttive_e_la_classe_amb_auto" name="Le_direttive_e_la_classe_amb_auto"></a><strong><em>Tabella  3</em> AUTOVETTURE LE DIRETTIVE CHE INDIVIDUANO LA CLASSE AMBIENTALE</strong></p>
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="90%" summary="Tabella  3 Autovetture le direttive che individuano la classe ambientale">
<tbody>
<tr>
<td><strong><a class="testonormale" href="#a">EURO 0</a></strong></td>
<td><a class="testonormale" href="#b"><strong>EURO 1</strong></a></td>
<td><a class="testonormale" href="#c"><strong>EURO 2</strong></a></td>
<td><a class="testonormale" href="#d"><strong>EURO 3</strong></a></td>
<td colspan="2"><a class="testonormale" href="#e"><strong>EURO 4</strong></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><strong>prima immatricolazione</strong> (<em>le date sotto riportate hanno solo valore indicativo </em>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>fino agli anni 1990-91</strong></td>
<td><strong>dal 1991-92 al 1996-97</strong></td>
<td><strong>dal 1996-97 al 2000-01</strong></td>
<td colspan="2"><strong>dal 2000-01 al 2005-06</strong></td>
<td><strong>dal 2005-06 in avanti</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>nessuna indicazione sulla carta di circolazione o anche estremi di direttiva diversi da quelli indicati nelle colonne a fianco</td>
<td><strong>91/441 CEE</strong></p>
<p><strong>91/542 CEE – punto 6.2.1. A</strong></p>
<p><strong>93/59 CEE</strong></td>
<td><strong> </strong></p>
<p><strong>91/542 CEE – punto 6.2.1.  B</strong></p>
<p><strong>94/12    CEE</strong></p>
<p><strong>96/1    CEE</strong></p>
<p><strong>96/44 CEE</strong></p>
<p><strong>96/69    CE</strong></p>
<p><strong>98/77    CE</strong></td>
<td colspan="2"><strong>98/69    CE</strong></p>
<p><strong>98/77    CE rif. 98/69 CE</strong></p>
<p><strong>1999/96    CE</strong></p>
<p><strong>1999/102 CE – rif. 98/69 CE</strong></p>
<p><strong>2001/1    CE – rif. 98/69 CE</strong><br />
<strong>2001/27    CE</strong></p>
<p><strong>2001/100    CE – A</strong></p>
<p><strong>2002/80    CE – A</strong></p>
<p><strong>2003/76    CE – A</strong></td>
<td><strong>98/69 CE – B</strong></p>
<p><strong>98/77/CE rif. 98/69 CE – B</strong><br />
<strong>1999/96 CE – B</strong></p>
<p><strong>1999/102 CE B     rif. 98/69 CE B</strong></p>
<p><strong>2001/1 CE rif. 98/69 CE B</strong></p>
<p><strong>2001/1 CE     B   rif. 98/69 CE B</strong></p>
<p><strong>2001/27 CE – B</strong></p>
<p><strong>2001/100 CE – B</strong></p>
<p><strong>2002/80    CE – B</strong></p>
<p><strong>2003/76    CE – B</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" colspan="6"><a id="Classe_ambientale_desumibile_prima_immat" name="Classe_ambientale_desumibile_prima_immat"></a><strong>1. La classe ambientale desunta dalla data di prima immatricolazione: deroghe</strong> I periodi  indicati nella tabella sopra hanno valore    indicativo, nel senso che la prima immatricolazione nel periodo in parola    fornisce un indizio di appartenenza alla classe ambientale indicata in questa    colonna. Si sono tuttavia verificate negli anni varie deroghe ed eccezioni,    per cui è sempre consigliabile controllare gli estremi della direttiva    antinquinamento risultante dalla carta di circolazione, che è l’unica che fa    fede ai fini in parola. In mancanza di una tale indicazione, occorre far    riferimento alle caratteristiche riportate nella scheda tecnica prodotta in    sede di omologazione, scheda depositata presso gli uffici della    Motorizzazione. Nel corso degli anni è accaduto, a esempio, che la casa    costruttrice abbia deciso di allinearsi a una futura direttiva (o, meglio, a    quella destinata a divenire obbligatoria di lì a qualche anno) mettendo in    commercio modelli conformi a una classe ambientale non ancora obbligatoria;    ovvero, per converso, accade normalmente che nel momento in cui diviene    obbligatoria l’immatricolazione conforme a una classe ambientale nuova,    venga  concessa una proroga per    l’immatricolazione con le regole previgenti (di solito per non più di un    anno), in modo da consentire alla casa costruttrice  di svuotare i magazzini relativamente ai    modelli appartenenti alla classe ambientale precedente, rimasti invenduti a    fine periodo (sono i cosiddetti esemplari di fine serie).</p>
<p><a id="Dove_guardare_sul_documento_circolazione" name="Dove_guardare_sul_documento_circolazione"></a><strong>2. Dove guardare sul documento di circolazione</strong> sui “libretti” di circolazione rilasciati fino al 1978, composti da più fogli e trascritti interamente a mano, non va cercata alcuna direttiva particolare, in quanto è fuori dubbio l’appartenenza alla classe <strong>Euro zero</strong>.<br />
per    i modelli di “carta di circolazione” rilasciati su un foglio unico a sei    riquadri (relativi a immatricolazioni effettuate fino a fine 1999)  la scritta &lt;&lt;rispetta la direttiva    …&gt;&gt; va ricercata nella parte bassa del     riquadro superiore destro (pagina 2);  per    il modello comunitario di carta, in vigore dal 1999 a tutt’oggi (foglio    di formato A4 piegato in quattro parti), gli estremi della direttiva sono    sempre riportati in basso a sinistra, nel riquadro 2, a fianco della campo    (V.9); di norma, inoltre, gli estremi in parola sono scritti con maggiore    dettaglio nel riquadro 3.</p>
<p><a id="Verificare_gli_estremi_di_direttiva" name="Verificare_gli_estremi_di_direttiva"></a><strong>3. Verificare con precisione gli estremi di direttiva</strong> L’automobilista potrà consultare la    carta di circolazione per conoscere la classe ambientale del proprio veicolo.    A tale riguardo, tuttavia, si rammenta che la rispondenza dei dati su di essa    trascritti con gli estremi di direttiva (riportati in questa tabella) deve essere    puntuale e completa fino all’ultima lettera, compresi i riferimenti alla    specificazione “punto” o alla lettera (“A” o “B”) di direttiva. Si tratta,    infatti, di dettagli fondamentali, che contraddistinguono la fase applicativa    della direttiva rispettata e che spesso è determinante per l’appartenenza    all’una piuttosto che all’altra classe ambientale.  Può accadere che si ricada, a esempio,    nella classe Euro 3 ovvero nella classe Euro 4  pur rispettando la medesima direttiva. In    tal caso, il distinguo di desume dalla partizione interna della direttiva    osservata (di solito contraddistinta con la lettera A ovvero, in    alternativa, con la     lettera B). Questa situazione si verifica in particolare    con la classe Euro    4 dato che le direttive comportanti la conformità ad essa riportano tutte la    lettera “B” (mentre invece, come si vede in tabella, la medesima direttiva    seguita dalla lettera “A” identifica la classe previgente, Euro 3).</p>
<p><a id="Non_farsi_confondere_dalla_indicazione" name="Non_farsi_confondere_dalla_indicazione"></a><strong>4. Non farsi confondere dalla indicazione    di ulteriori direttive prescritte ad altri fini</strong> Sulla carta di circolazione sono indicati gli estremi delle principali    direttive rispettate dal motore presente su ciascun veicolo. Le direttive    antinquinamento sono pertanto indicate sul documento di circolazione a fianco    di altre direttive parimenti prescritte dalla normativa europea, ma ad altri    fini (a esempio, la direttiva rumori, freni, eccetera). Da ciò discende che    l’automobilista, in aggiunta a una delle direttive antinquinamento fra quelle    indicate in questa tabella, potrà trovare annotati  gli estremi di direttive ulteriori e diverse    da queste. Tali direttive debbono essere tutte ignorate ai fini della    individuazione della classe ambientale, mentre si terrà conto unicamente    delle direttive riportate nella presente tabella sia quando siano indicate da    sole, sia se indicate a fianco di altra direttiva non contemplata dalla    tabella.  A esempio, &lt;&lt;rispetta    le direttive 96/20 CE – 96/69 CE&gt;&gt; sta a significare che la vettura è    classificabile Euro 2, in    quanto ciò che rileva è solamente la direttiva 96/69 CE, che segna    l’appartenenza a tale classe (mentre è ininfluente il richiamo della    direttiva 96/20 CE, che disciplina requisiti diversi da quelli relativi alle    regole antinquinamento).</p>
<p>(<a id="a" name="a"></a>a) Fase cosiddetta    pre-Euro, che la Finanziaria 2007 individua per la prima volta con la    locuzione “Euro zero”, concernente i veicoli non catalizzati a benzina,    nonché i veicoli &#8220;non ecodiesel&#8221;;<br />
(<a id="b" name="b"></a>b) requisito    obbligatorio per prime immatricolazioni successive al  31 dicembre 1992<br />
(<a id="c" name="c"></a>c )requisito    obbligatorio per prime immatricolazioni successive al  1 gennaio 1997<br />
(<a id="d" name="d"></a>d) requisito    obbligatorio per prime immatricolazioni successive al  1 gennaio 2001; per veicoli aventi massa    massima superiore a 2,5 tonnellate l’obbligo in parola slitta di un anno e    decorre dal 1 gennaio 2002 (per tali veicoli, pertanto, slitta altresì di un    anno – fino al 2006-07 &#8211; la data indicativa di immatricolazione con la classe Euro 3).<br />
(<a id="e" name="e"></a>e) requisito    obbligatorio per prime immatricolazioni successive al 1 gennaio 2006;    analogamente a quanto previsto nel punto precedente, per veicoli aventi massa    massima oltre 2,5 tonnellate l’obbligo in parola slitta di un anno e decorre    dal 1 gennaio 2007 (per tali veicoli, pertanto, slitta altresì di un anno – a    partire dal 2006-07 &#8211; la data indicativa di immatricolazione con la classe Euro 4).<br />
(<a id="f" name="f"></a>f) non viene    riportata la classe ambientale Euro 5, in quanto destinata, sulla base dei    provvedimenti di fonte comunitaria attualmente in fase di perfezionamento, a    divenire obbligatoria a partire dal 2009.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="10"></a>10. La classe  ambientale per i motocicli</h2>
<p>Come dianzi accennato, la tabella annessa al decreto legge  n. 262/06, convertito con<br />
modificazioni, dalla legge n. 286/06 prevede una tariffa  differenziata a seconda della classe<br />
ambientale di appartenenza del motociclo. Inoltre, la classe  ambientale di riferimento è al tempo<br />
stesso indispensabile per l’accesso all’esenzione  quinquennale per l’acquisto di motocicli a impatto<br />
ambientale ridotto (<strong>Euro 3</strong>), in sostituzione con  altro motociclo di classe ambientale <strong>Euro zero o Euro 1</strong>.  Va al riguardo precisato che le regole previste per le vetture che presiedono  alla<br />
individuazione della classe ambientale sono diverse e non  comparabili con quelle relative ai<br />
motocicli: la classe ambientale Euro 3, a esempio, <strong>assume  significato diverso </strong>se riferita alle<br />
vetture (riguardo alle quali essa è, attualmente, la seconda  classe in ordine di severità, essendo la<br />
penultima in ordine di tempo) piuttosto che ai motocicli  (per i quali essa individua la classe più<br />
recente e quindi la più severa). Per questi ultimi, in  particolare, sono state individuate quattro<br />
classi ambientali (da Euro 3 a Euro zero).  L’individuazione della specifica classe di<br />
appartenenza si desume esclusivamente dagli estremi della  direttiva europea rispettata dal<br />
motore. Tuttavia, considerato che nel corso degli anni le  case costruttrici sono state obbligate a<br />
omologare prima, e a immatricolare poi, veicoli aventi  requisiti antinquinamento conformi ad<br />
un’unica classe ambientale (quella più aggiornata, vigente  al momento dell’immatricolazione) è<br />
possibile individuare di massima, partendo dall’anno di  prima immatricolazione, la classe cui<br />
appartengono i motocicli immatricolati nelle varie epoche.  Questa informazione ha tuttavia valore<br />
indicativo e non vincolante in quanto nel corso degli anni  sono sempre state consentite<br />
immatricolazioni in deroga, ovvero in linea con una classe  ambientale diversa da quella al<br />
momento obbligatoria: o perché la casa costruttrice ha  potuto sempre decidere di precorrere i<br />
tempi, immettendo in commercio modelli conformi a direttive  antinquinamento più severe di quelle<br />
vigenti (destinate quindi a diventare obbligatorie negli  anni futuri). Ovvero – ed è ciò che è capitato<br />
di norma &#8211; pur nella vigenza di un vincolo di  immatricolazione che prescriveva come obbligatorio, a<br />
esempio, il requisito ambientale Euro 3, è stata a suo tempo  concessa una deroga per consentire<br />
l’immatricolazione fuori termine (in proroga) di precedenti  modelli rimasti invenduti a fine periodo<br />
(sono i cosiddetti esemplari di fine serie), modelli  pertanto appartenenti alla una classe ambientale<br />
precedente (nell’esempio, Euro 2).</p>
<p><strong><a id="Direttive_che_decidono_classe_ambientale" name="Direttive_che_decidono_classe_ambientale"></a><em>Tabella 4</em> MOTOCICLI LE DIRETTIVE CHE INDIVIDUANO LA CLASSE AMBIENTALE</strong></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="90%" summary="Tabella 4 Motocicli Le direttive che individuano la classe ambientale">
<tbody>
<tr>
<td><strong><a class="testonormale" href="#aa">EURO 0</a> </strong></td>
<td colspan="2"><a class="testonormale" href="#bb"><strong>EURO 1</strong></a></td>
<td><a class="testonormale" href="#cc"><strong>EURO 2 </strong></a></td>
<td><a class="testonormale" href="#dd"><strong>EURO 3 </strong></a></td>
<td><strong>EURO 4 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a class="testonormale" href="#asterisco_motocicli">nessuna indicazione sulla carta di circolazione</a> (*)</td>
<td><strong>97/24 CE </strong><br />
<strong>cap. 5</strong></td>
<td colspan="2"><strong>2002/51    CE fase A</strong></td>
<td><strong>2002/51 CE </strong></p>
<p><strong>fase B</strong></td>
<td>classe ambientale non prevista per i motocicli</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" colspan="6">(<a id="asterisco_motocicli" name="asterisco_motocicli"></a>*) O anche estremi di direttiva diversi da quelli indicati nelle colonne a fianco.</p>
<p><strong>1. Dove guardare sul    documento di circolazione</strong> sui “libretti” di circolazione rilasciati fino al 1978, composti da più fogli e    trascritti interamente a mano, non va cercata alcuna direttiva particolare,    in quanto è fuori dubbio l’appartenenza alla classe <strong>Euro zero</strong>. Per    i modelli di “carta di circolazione” rilasciati su un foglio unico a sei    riquadri (relativi a immatricolazioni effettuate fino a fine 1999)  la scritta &lt;&lt;rispetta la direttiva    …&gt;&gt; va ricercata nella parte bassa del     riquadro superiore destro (pagina 2); per    il modello comunitario di carta, in vigore dal 1999 a tutt’oggi (foglio    di formato A4 piegato in quattro parti), gli estremi della direttiva sono    sempre riportati in basso a sinistra, nel riquadro 2, a fianco della campo    (V.9); di norma, inoltre, gli estremi in parola sono scritti con maggiore    dettaglio nel riquadro 3.</p>
<p><strong>2. Verificare con    precisione gli estremi di direttiva</strong> Il contribuente potrà consultare la    carta di circolazione per conoscere la classe ambientale del proprio veicolo.    A tale riguardo, tuttavia, si rammenta che la rispondenza dei dati su di essa    trascritti con gli estremi di direttiva (riportati in questa tabella) deve    essere puntuale e completa fino all’ultima lettera, compresi le    specificazione con le parole “rif.” “cap.” o “fase”, nonché alla lettera (“A”    o “B”) di direttiva. Si tratta, infatti, di dettagli fondamentali, che    contraddistinguono la fase applicativa della direttiva rispettata che spesso    è determinante per l’appartenenza all’una piuttosto che all’altra classe    ambientale.</p>
<p><strong>3. Non farsi    confondere dalla indicazione di ulteriori direttive prescritte ad altri fini</strong> Sulla carta di circolazione sono indicati gli estremi delle principali    direttive rispettate dal motore presente su ciascun veicolo. Le direttive    antinquinamento sono pertanto indicate sul documento di circolazione a fianco    di altre direttive parimenti prescritte dalla normativa europea, ma ad altri    fini (a esempio, la direttiva rumori, freni, eccetera).</p>
<p>(<a id="aa" name="aa"></a>a) Fase cosiddetta    pre-Euro, che la Finanziaria 2007 individua per la prima volta con la    locuzione “Euro zero” (<a id="bb" name="bb"></a>b) requisito    obbligatorio per omologazioni     successive al  17 giungo 1999, e immatricolazioni effettuate a decorrere dal 17 febbraio 2003, eccetto i fine    serie (<a id="cc" name="cc"></a>c) requisito    obbligatorio per prime immatricolazioni successive al  1° luglio 2004, eccetto i fine serie (<a id="dd" name="dd"></a>d) requisito    obbligatorio per prime immatricolazioni successive al  1° gennaio 2007, eccetto i fine serie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="11"></a>11. Agevolazioni  future su base regionale per veicoli alimentati a metano e gpl</h2>
<p>Ferma restando la piena validità delle eventuali  agevolazioni in corso su base regionale, per effetto<br />
della legge n. 286/06 le Regioni hanno facoltà di istituire,  per veicoli a gpl o metano, due forme<br />
ulteriori di esenzione, su base quinquennale. L’esenzione in  entrambi i casi può essere riferita sia<br />
alle autovetture, sia agli autocarri leggeri. Più  precisamente, il richiamo di cui innanzi agli autocarri<br />
leggeri deve considerarsi riferito ai “veicoli adibiti al  trasporto merci aventi massa massima fino a<br />
3,5 tonnellate” (cosiddetta categoria internazionale “N1”,  come definita dall’articolo 47, lettera c del vigente codice della strada). Mentre, invece, per il caso  delle autovetture, il riferimento è ai “veicoli<br />
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti  a sedere oltre al sedile del conducente” (categoria internazionale “M1”, come definita dall’articolo  47, lettera b del codice della strada).</p>
<h3><a name="11.1"></a>11.1 Veicoli nuovi di  fabbrica con doppia alimentazione</h3>
<p>La prima delle due forme di esenzione suscettibile di futura  approvazione mediante legge regionale concerne i veicoli della tipologia  anzidetta immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006 (data di  entrata in vigore del decreto legge n. 262/06) che siano muniti all’origine di  doppia alimentazione: benzina + gpl o anche benzina + gas metano. L’esenzione è  consentita a partire dal primo periodo fisso decorrente dal mese di  immatricolazione e per ulteriori cinque annualità successive al primo periodo  fisso (di norma, pertanto, per le autovetture con potenza superiore a 35 kW, l’esenzione,  va da un minimo di 5 anni e 9 mesi a un massimo di sei annualità intere).<br />
Restano in ogni caso confermate tutte le agevolazioni  relative a veicoli a Gpl o a gas metano,<br />
muniti di doppia alimentazione, già previste dalla  precedente legislazione regionale ovvero dalla<br />
legislazione statale (compresa, in particolare, la riduzione  a un quarto del bollo auto relativo ad<br />
autovetture omologate per la circolazione esclusivamente  mediante l&#8217;alimentazione del motore con<br />
gas di petrolio liquefatto o con gas metano, di cui  all’articolo 17, comma 5, lettera a) della legge n.<br />
449 del 1997).</p>
<h3><a name="11.2"></a>11.2 Installazione di  impianti a Gpl e gas metano su veicoli circolanti (autovetture e<br />
autocarri leggeri)</h3>
<p>Sempre con riferimento a entrambe le tipologie di veicolo di  cui al punto precedente (autovetture e autocarri leggeri, come dianzi definiti)  le Regioni hanno la  possibilità di  stabilire una esenzione quinquennale dal bollo auto applicabile con riguardo ai  veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto legge n.  262/06, che siano conformi alla direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994, sui quali  venga installato un sistema di alimentazione a Gpl o a gas metano, che abbia  ottenuto il collaudo in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto  legge n. 262/06. L’esenzione su base regionale è consentita per cinque  annualità a partire  dal periodo fisso in  corso al momento del collaudo, se il veicolo trovasi in regime di interruzione  del pagamento ai sensi di legge; mentre decorre dal periodo fisso successivo a  quello in corso, qualora per tale periodo vi sia già copertura in corso sulla  base di un precedente pagamento. Per questo tipo di agevolazione è opportuno  rivolgersi alla Regione di appartenenza onde accertarsi se è stata o meno  approvata la specifica normativa in parola.</p>
<h2><a name="12"></a>12. Il pagamento  periodico e il rinnovo alla scadenza</h2>
<p>Il pagamento del bollo auto segue regole diverse a seconda  che si tratti di primo pagamento<br />
ovvero di rinnovo (versamento, cioè, collegato a un  pagamento precedente). Poiché al rinnovo<br />
sono interessati un numero elevatissimo di contribuenti  (nell’ordine di alcune decine di milioni), il<br />
sistema dei pagamenti è storicamente congegnato in modo da  evitare code e affollamenti. E’ per<br />
tale ragione che tutte le scadenze sono scaglionate nel  corso dell’anno e le fasce di contribuenti<br />
distribuite nei diversi mesi dell’anno in ragione sia del  tipo di veicolo posseduto sia della data di<br />
immatricolazione (per quanto attualmente, in realtà,  cominciano a diffondersi modalità di<br />
pagamento on line capaci di evitare alla radice tale  problematica). Si spiega così il perché, in sede<br />
di prima immatricolazione, vi sono regole predeterminate di  incanalamento delle future scadenze di<br />
rinnovo entro binari predefiniti che variano appunto in base  alla tipologia del veicolo (queste regole<br />
sono state derogate nelle regioni Piemonte e Lombardia).<br />
Dal punto di vista del contribuente, tuttavia, non ci sono  difficoltà di sorta nel momento del rinnovo.<br />
Basta semplicemente collegarsi alla scadenza dell&#8217;ultimo  bollo pagato ed evitare l’errore di versare<br />
il dovuto in anticipo o in ritardo rispetto alla scadenza  naturale. Il rinnovo di pagamento va infatti<br />
effettuato entro l&#8217;ultimo giorno del mese successivo a  quello di scadenza del bollo precedente.<br />
Questa è una regola che (salvo casi di proroga espressa)  vale sempre e per qualsiasi tipo di<br />
veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera). Ad  esempio, il bollo scaduto a luglio, va<br />
rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va  rinnovato entro settembre. Quando l&#8217;ultimo<br />
giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il  termine è prorogato di diritto al primo giorno<br />
lavorativo successivo.</p>
<p><strong>Attenzione</strong>: relativamente ai <strong>motocicli </strong>la  scadenza naturale per il rinnovo del bollo può solo<br />
essere o nel mese di febbraio, o ad agosto di ogni anno. Ciò  dipende dalla scadenza dell&#8217;ultimo<br />
bollo pagato in precedenza. <strong>E&#8217; sbagliato</strong>, quindi, <strong>pagare  il rinnovo </strong>in mesi dell&#8217;anno diversi,<br />
come a esempio <strong>nel corso del mese di gennaio</strong>. Entro  tale mese scade invece il termine per le<br />
vetture con ultimo bollo pagato fino a dicembre dell’anno  prima, nonché il termine di versamento<br />
per tutte le tasse fisse: ciclomotori, minicar, roulottes,  targhe di prova, eccetera. Nell’apposita<br />
tabella 5 è riportato un prospetto aggiornato delle scadenze  più diffuse di pagamento, relative a<br />
qualunque tipologia di veicolo.</p>
<p><strong><em>Tabella 5</em> <a id="Principali_scadenze_per_il_rinnovo" name="Principali_scadenze_per_il_rinnovo"></a>LE PRINCIPALI SCADENZE PER IL RINNOVO</strong></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="85%">
<tbody>
<tr>
<td><strong>SCADENZA</strong></td>
<td><strong>TERMINE DI PAGAMENTO</strong> (<em>senza sanzioni</em>)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DIC 2009</strong></td>
<td><strong>1 febbraio 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GEN 2010</strong></td>
<td><strong>1 marzo 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>APR 2010</strong></td>
<td><strong>31 maggio 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>AGO 2010</strong></td>
<td><strong>30 settembre 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SET 2010</strong></td>
<td><strong>2 novembre 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DIC 2010</strong></td>
<td><strong>31 gennaio 2011</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GEN 2011</strong></td>
<td><strong>28 febbraio 2011</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="13"></a>13. Il primo bollo per  l&#8217;auto nuova</h2>
<h3><a name="13.1"></a>13.1 Entro quale  termine.</h3>
<p>Il primo bollo deve essere pagato entro il mese solare di immatricolazione.  Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo  fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade il  giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale  successivo. Queste regole sono valide su tutto il territorio nazionale. A  partire dai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, tuttavia, in Lombardia e  in Piemonte valgono regole diverse: il termine per effettuare il primo  pagamento è stabilito in ogni caso fino all’ultimo giorno del mese successivo a  quello di immatricolazione (e quindi anche per i veicoli immatricolati nei  primi giorni del mese). Inoltre, il residente in una di queste Regioni, è  obbligato a pagare sempre per 12 mesi, anche all’atto dell’immatricolazione, a differenza  di quanto previsto nelle altre Regioni. La data di immatricolazione si rileva  dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli  uffici della Motorizzazione civile.</p>
<h3><a name="13.2"></a>13.2 Per quanti mesi</h3>
<p>La corretta effettuazione del primo bollo è fondamentale al  fine di incardinare con regolarità la posizione tributaria del contribuente e  assicurare un ordinato svolgersi dei pagamenti anche per gli anni a venire. La  prima regola, al riguardo, è che l’importo dovuto per il mese di  immatricolazione non è frazionabile in base ai giorni. Esso va sempre pagato  per intero, anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta nell’ultimo  giorno. Inoltre, esso non può essere eseguito indicando una scadenza qualsiasi,  ma va effettuato fino a un mese di scadenza predefinito per legge in base a tre  elementi: categoria, potenza e data di immatricolazione del veicolo. Ciò al  fine di incanalare correttamente il veicolo all&#8217;interno di un percorso di  scadenze, pensato (in un’altra epoca, per la verità) al fine di evitare la  concentrazione di appuntamenti allo sportello e il rischio conseguenziale di  code e ingorghi. Consulta la tabella 6 per visualizzare le regole in dettaglio.<br />
I dati necessari per il calcolo del primo bollo sono tutti  presenti sulla carta di circolazione. Per le<br />
auto immatricolate a cavallo tra fine 2009 e i primi mesi  del 2010, le scadenze sono consultabili<br />
nell’apposita tabella 7.</p>
<h3><a name="13.3"></a>13.3 Le deroghe in  alcune Regioni</h3>
<p>Regole diverse valgono per tutti i veicoli immatricolati dal  1° gennaio 2004 appartenenti a soggetti residenti in <em>Lombardia </em>e in <em>Piemonte</em>.  In questo caso il primo pagamento deve coprire sempre 12 mesi e decorre dal mese  di immatricolazione. A esempio, per il veicolo immatricolato ad aprile 2010 il  primo bollo va pagato entro il 31 maggio per i dodici mesi che vanno da aprile 2010 a marzo 2011 (in modo  che i successivi rinnovi siano effettuati nel corso del mese di aprile). Tale  regola vale indipendentemente dalla potenza del veicolo.</p>
<h3><a name="13.4"></a>13.4 Quanto si paga.</h3>
<p>In sede di primo versamento, se si è tenuti a pagare  esattamente per 12 mensilità, va presa a riferimento la tariffa utilizzata per  i rinnovi su base annua (tariffa che reca importi ridotti del 3 per cento). Nel  caso in cui si effettua invece un pagamento frazionato, vale a dire per un  numero di mesi inferiore a 12, l’importo da versare deve essere calcolato  partendo dalla cifra di tariffa su base annua che reca importi leggermente al  di sopra di quelli comunemente noti e utilizzati per il rinnovo, privi della  riduzione del 3 per cento.</p>
<p><strong><em>Tabella 6</em></strong></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><a id="Primo_pagamento_scadenze_da_indicare" name="Primo_pagamento_scadenze_da_indicare"></a><strong>PRIMO PAGAMENTO le scadenze da indicare</strong> <em>(eccetto Lombardia e Piemonte)</em></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>tipologia di veicolo</strong></td>
<td><strong>pagamento da effettuarsi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>autovetture </strong></td>
<td>di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV)</td>
<td>fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre versando nel contempo fra    un minimo di 9 e  un massimo di 12 mesi</td>
</tr>
<tr>
<td>di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV)</td>
<td rowspan="2">fino alla scadenza di gennaio o luglio versando nel contempo fra un minimo di 7 e un massimo di 12 mesi</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>motoveicoli</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>autovetture</strong> con destinazione &#8220;privato noleggio senza conducente&#8221;</td>
<td>di fascia alta, da 36 kW in poi (o da 48 CV), per le quali è consentito    il pagamento in forma quadrimestrale</td>
<td>fino    alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva    all’immatricolazione. A tale primo periodo possono aggiungersi uno o due    ulteriori periodi quadrimestrali. E&#8217; comunque sbagliato pagare per un solo    mese.</td>
</tr>
<tr>
<td>di fascia bassa, fino a 35 kW (o 47 CV), per le quali è consentito il    pagamento in forma semestrale</td>
<td>fino    alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva    all’immatricolazione. A tale primo periodo può aggiungersi un periodo    semestrale. E&#8217; comunque sbagliato pagare per un solo mese.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>automezzi pesanti</strong> (di peso complessivo a pieno    carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, rimorchi tassati in base    alla portata, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è    consentito il pagamento in forma quadrimestrale</td>
<td>fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente    successiva all’immatricolazione. A tale primo periodo possono aggiungersi uno    o due ulteriori periodi quadrimestrali. E&#8217; comunque sbagliato pagare per un    solo mese.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>roulottes e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua</strong></td>
<td>fino alla scadenza versando l&#8217;intero importo fisso annuo per la frazione di anno che va dalla data di    immatricolazione fino al 31 dicembre successivo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><strong><em>Tabella 7</em> <a id="Primo_pagamento_scadenze_2006_2007" name="Primo_pagamento_scadenze_2006_2007"></a>PRIMO  PAGAMENTO LE SCADENZE «A CAVALLO» TRA 2009 E 2010</strong> <em>(eccetto Lombardia e Piemonte)</em></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="90%" summary="Tabella 7 Primo pagamento le scadenze a cavallo tra 2009 e 2010 eccetto Lombardia e Piemonte">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>DATA DI IMMATRICOLAZIONE</strong></td>
<td><strong>AUTO FINO A 35 KW </strong></td>
<td><strong>AUTO OLTRE 35 KW </strong></td>
<td rowspan="2"><strong>TERMINE PER IL PAGAMENTO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><em>(tra parentesi è il numero di mensilità da pagare)</em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1-21 dicembre 2009</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>LUGLIO 2010 (8)</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>AGOSTO 2010 (9)</strong></td>
<td><strong>31 dicembre 2009</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22-31    dicembre 2009</strong></td>
<td><strong>1    febbraio 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1-21    gennaio 2010</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>LUGLIO    2010<br />
(7)</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>DICEMBRE    2010 (12)</strong></td>
<td><strong>1    febbraio 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>22-31    gennaio 2010</strong></td>
<td><strong>1    marzo 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1-18    febbraio 2010</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>GENNAIO    2011<br />
(12)</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>DICEMBRE    2010<br />
(11)</strong></td>
<td><strong>1    marzo 2010</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>19-28    febbraio 2010</strong></td>
<td><strong>31    marzo 2010</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="14"></a>14. Il bollo dopo  l’acquisto dell’usato</h2>
<h3><a name="14.1"></a>14.1 Acquisto diretto  da altro automobilista</h3>
<p>Per l&#8217;auto acquistata usata da un privato  (cioè direttamente da altro automobilista e non da un rivenditore autorizzato)  occorre distinguere il caso in cui l&#8217;auto acquistata sia coperta da bollo in  corso di validità, dal caso in cui essa ne sia sprovvista. Nel primo caso  l&#8217;acquirente deve sempre collegarsi alla scadenza del precedente bollo, dovendo  pagare il rinnovo secondo le normali regole (cioè, entro il mese successivo a  detta scadenza). Nell&#8217;acquisto di veicolo con bollo scaduto in precedenza, e  quindi in posizione di irregolarità rispetto ai termini di pagamento, l&#8217;obbligo  di pagamento è posto a carico della persona che risulta intestataria al Pra, di  norma nell&#8217;ultimo giorno utile di pagamento del rinnovo (l&#8217;ultimo giorno del  primo mese non coperto da pagamento). Sempre che entro tale data non sia  intervenuto un atto di trasferimento. Il che vuol dire che se l&#8217;acquirente è in  tempo per pagare nei termini, egli non ha che da pagare il rinnovo collegandosi  alla scadenza precedente. Se invece l&#8217;acquisto di un&#8217;auto senza bollo è fatta  successivamente, le conseguenze del mancato pagamento non potranno che ricadere  sul venditore, in quanto intestatario alla scadenza del termine utile per il pagamento.  Per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2009 (e quindi va rinnovato entro  il primo febbraio 2010) e l’atto di vendita viene autenticato nel maggio 2010,  l’acquirente dovrà per parte sua preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio  2011 per il periodo d’imposta che va dal gennaio al dicembre 2011. L&#8217;acquirente,  peraltro, ha comunque l&#8217;onere di collegarsi alla periodicità della precedente  scadenza, nel senso che se, a esempio, l&#8217;ultimo bollo pagato scade ad agosto 2010,  egli dovrà aspettare settembre 2010 per poter pagare la prima volta il bollo,  sempre con scadenza agosto (mentre sarebbe sbagliato, in questo caso, affrettarsi  a pagare per il periodo da gennaio a dicembre 2010).</p>
<h3><a name="14.2"></a>14.2  Acquisto da un rivenditore</h3>
<p>Per l&#8217;auto acquistata usata presso un  rivenditore autorizzato le regole sono le stesse viste in precedenza, quando  l&#8217;auto è coperta da bollo in corso di validità.<br />
Occorre, cioè, semplicemente collegarsi a  questa scadenza e quindi pagare entro il mese<br />
successivo. Quando, invece, sia stato precedentemente  attivato il regime di interruzione<br />
dell&#8217;obbligo di pagamento si applicano le regole previste  per il primo pagamento per veicoli nuovi<br />
(ma si dovrà tener conto anche dei distinguo su base  regionale della normativa, applicando in<br />
particolare le diverse disposizioni che regolano i termini  di versamento del primo bollo nelle regioni<br />
Lombardia e Piemonte). Il meccanismo, in questi casi, ruota  tutto intorno alla &#8220;data della rivendita&#8221;<br />
dell&#8217;auto e a tal fine fa fede la data di autentica  dell&#8217;atto di vendita, atto che nella prassi viene<br />
normalmente sottoscritto dallo stesso rivenditore. A parte  il caso delle due Regioni anzidette, il<br />
primo pagamento deve essere eseguito entro lo stesso mese  della rivendita (cioè entro lo stesso<br />
mese dell&#8217;atto di vendita). Se però l&#8217;atto è stato  sottoscritto negli ultimi dieci giorni del mese, il<br />
pagamento si effettua entro il mese solare successivo,  sempre conteggiando, come per i veicoli<br />
nuovi, il mese intero della rivendita. Per quanto riguarda  la scadenza da indicare nel primo<br />
pagamento e il numero di mesi per cui pagare a seconda del  tipo di veicolo, si applicano le stesse<br />
regole dettagliatamente illustrate per il primo bollo per il  veicolo nuovo (vedasi il paragrafo<br />
precedente) il primo bollo per l’auto nuova). Qualora invece  il veicolo non sia stato inserito da parte<br />
del rivenditore nell’elenco degli esemplari soggetti a  interruzione dell’obbligo di pagamento, si<br />
applicano le stesse regole in vigore per il caso acquisto  diretto da altro automobilista di un veicolo<br />
con bollo scaduto. Ciò, nel senso che la responsabilità del  mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei<br />
casi, sul precedente proprietario o sul rivenditore, facendo  fede, a tal fine, il nominativo che<br />
risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza  del termine utile per il pagamento.</p>
<h2><a name="15"></a><strong>15. Le nuove sanzioni  ridotte per chi paga in ritardo, ma non oltre un anno dalla scadenza</strong></h2>
<p>Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche  al pagamento di sanzioni, che aumentano<br />
in proporzione al ritardo con cui il pagamento viene fatto. La  tabella 8 qui sotto indica l’entità<br />
graduata le sanzioni ridotte. Ai fini dell’efficacia del  ravvedimento, oltre al pagamento della tassa e della sanzione, devono essere  contestualmente versati gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base  giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del  pagamento omesso e fino a quello dell&#8217;effettivo versamento.<br />
Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli  interessi – a decorrere dal 1° gennaio 2010 &#8211; sono pari al 1 per cento su base  annua.<br />
Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, il  contribuente deve provvedere al versamento<br />
contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi.<br />
Per i pagamenti effettuati oltre l&#8217;anno la sanzione è  applicabile d&#8217;ufficio ed è pari al 30% della<br />
Tassa, oltre gli interessi moratori calcolati nella misura  di legge per ogni semestre compiuto.</p>
<p><strong><em>Tabella  8</em></strong></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" width="80%" summary="Tabella 8">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><a id="Sanzioni_ridotte_per_chi_paga_in_ritardo" name="Sanzioni_ridotte_per_chi_paga_in_ritardo"></a><strong>SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO </strong><em>(nuove misure ai sensi del DL n. 185/2008)</em></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PAGAMENTO    EFFETTUATO </strong></td>
<td><strong>SANZIONE (in % della tassa)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>entro    30 giorni dalla scadenza</strong></td>
<td><strong>2,5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>dopo    i 30 giorni  ma non oltre anno</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite  l&#8217;applicazione inserita nel nostro sito, il<br />
calcolo della sanzione e degli interessi da pagare.</p>
<h2><a name="16"></a>16. La tassa di  circolazione per ciclomotori e minicar</h2>
<p>La tassa automobilistica per ciclomotori, scooter, piccole  moto in genere fino a 50   centimetri cubici,<br />
nonché per i quadricicli leggeri è considerata una tassa di  circolazione; per cui essa va pagata solo se il veicolo viene utilizzato su  strade pubbliche.<br />
Il versamento deve essere effettuato entro il 1 febbraio 2010  (poiché l’ultimo giorno del mese cade di domenica) e può eseguirsi presso gli  uffici postali, a mezzo apposito bollettino, ovvero anche presso le delegazioni  Aci, gli studi di consulenza automobilistica abilitati allo sportello  telematico (Sta) e le rivendite di tabacchi abilitate. In sede di versamento va  indicato il numero di telaio del veicolo. Il pagamento può essere effettuato  (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il primo febbraio 2010, purché  prima della messa in circolazione del ciclomotore. In qualsiasi momento sia  effettuato, inoltre, il pagamento ha validità per l&#8217;anno solare in corso (fino  al 31 dicembre 2010). Resta fermo l&#8217;obbligo di esibire il contrassegno di pagamento  su richiesta degli organi preposti al controllo su strada, mentre non sussiste  alcun obbligo di conservazione per gli anni successivi. Per i ciclomotori che  nel corso dell&#8217;intero anno solare rimangono completamente inutilizzati, cioè  senza mai circolare su strade e luoghi pubblici, non si è tenuti al pagamento  della tassa. Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di  controllo e comportano l&#8217;irrogazione di una sanzione.<br />
Gli importi stabiliti a titolo di tassa di circolazione dei  ciclomotori sono indicati nell’apposita tabella</p>
<h3><a name="16.1"></a>16.1 I minicar</h3>
<p>I quadricicli leggeri sono quelle microvetture non targate  aventi velocità massima non<br />
superiore a 45   km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto  inferiore a 350 kg,  nonché<br />
potenza massima non più elevata di 4 kW. Tecnicamente essi  sono equiparati ai ciclomotori e<br />
questo vale anche ai fini del bollo. Per cui a questi  veicoli si applicano le stesse regole illustrate<br />
sopra per i ciclomotori. Gli importi di tariffa vigenti sono  indicati nell’apposita tabella 9.</p>
<p><strong>Attenzione</strong>. La tariffa in parola si applica  esclusivamente ai quadricicli che possono essere<br />
definiti “leggeri”. Per gli altri quadricicli (quelli che  superano almeno uno dei requisiti necessari per<br />
far parte della categoria ciclomotori e che pertanto sono da  classificare come motocicli), si<br />
applicano i normali importi stabiliti per la categoria  motociclo.</p>
<p><strong><em>Tabella 9</em></strong></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="85%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="9"><a id="Ciclomotori_e_minicar_gli_importi_2007" name="Ciclomotori_e_minicar_gli_importi_2007"></a><strong>CICLOMOTORI E MINICAR GLI IMPORTI IN VIGORE DAL 2007</strong> <em>(in €)</em></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento(*), Umbria, Val d’Aosta</strong></td>
<td><strong>Calabria </strong><strong>Campania Veneto</strong></td>
<td><strong>Abruzzo Liguria Toscana</strong></td>
<td><strong>Lombardia</strong></td>
<td><strong>Marche</strong></td>
<td><strong>Molise </strong></td>
<td><strong>Piemonte</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>ciclomotori</strong></td>
<td><strong>19,11</strong></td>
<td colspan="2"><strong>21,02</strong></td>
<td><strong>22,00</strong></td>
<td><strong>20,63</strong></td>
<td><strong>20,45</strong></td>
<td><strong>20,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Quadri &#8211; cicli leggeri</strong></td>
<td><strong>a benzina</strong></td>
<td colspan="2" rowspan="2"><strong>50,00</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>55,00</strong></td>
<td><strong>50,00</strong></td>
<td colspan="3" rowspan="2"><strong>50,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>a gasolio</strong></td>
<td><strong>50,00 + 1,00  a kW</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">(*) Per la provincia autonoma di Trento l’importo è arrotondato a <strong>19,00 </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="17"></a>17. L’esenzione  automatica per auto e moto costruite da almeno 30 anni</h2>
<p>Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli  (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da<br />
almeno trent’anni. Non è necessario il possesso di requisiti  ulteriori (per la Lombardia, tuttavia, si<br />
veda il paragrafo successivo). Il beneficio, inoltre, spetta  in via automatica, senza che sia<br />
necessario presentare alcuna domanda. Per verificare se si  ha diritto al beneficio, fa fede la data di<br />
immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione.  Se però il contribuente è in possesso di<br />
documentazione idonea che attesti una data di costruzione  anteriore a quella di immatricolazione,<br />
ai fini dell&#8217;esenzione fa fede la data di costruzione.  Inoltre, se tali veicoli sono messi in circolazione<br />
su strade pubbliche, essi sono tenuti comunque al pagamento,  ma limitatamente a una tassa<br />
forfetaria in misura fissa dovuta a titolo di tassa di  circolazione. L’importo è sempre lo stesso<br />
indipendentemente dalla potenza del motore. Il pagamento può  effettuarsi, senza sanzioni, in<br />
qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in  circolazione del veicolo su strade<br />
pubbliche. L’esenzione in parola non opera per i veicoli “ad  uso professionale”. Sono da<br />
considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio  pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a<br />
scuola guida.<br />
Consulta la tabella 10 con gli importi in vigore per le auto  e moto storiche con più di 20 e di 30 anni.</p>
<h2><a name="18"></a>18. L’esenzione per auto e moto di interesse  storico aventi più di 20 anni</h2>
<p>Analogamente a quanto previsto dal paragrafo precedente, spetta  un’esenzione permanente dalla<br />
tassa nei riguardi di autoveicoli e motoveicoli che abbiano  compiuto vent’anni e che abbiano i<br />
requisiti per essere considerati di particolare interesse  storico e collezionistico. Si considerano tali i<br />
veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli  costruiti a scopo di ricerca tecnica o<br />
estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o  mostre, ed infine i veicoli che rivestono<br />
un particolare interesse storico o collezionistico in  ragione del loro rilievo industriale, sportivo,<br />
estetico o di costume. A differenza dei veicoli di cui al  paragrafo precedente, tuttavia, l’esenzione<br />
in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è  stata, da parte dell’apposito Ente<br />
associativo riconosciuto dalla legge (ASI &#8211; Automotoclub  Storico Italiano), la preventiva<br />
determinazione che individui quali sono i veicoli di  particolare interesse storico e collezionistico. I<br />
motoveicoli possono essere individuati anche dalla  Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Se i<br />
veicoli in questione, durante il periodo di esenzione a  seguito della avvenuta iscrizione nel registro<br />
storico, sono immessi in circolazione su strade pubbliche,  vi è obbligo di pagamento di una tassa<br />
forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla  potenza del motore) a titolo di tassa di<br />
circolazione (analogamente a quanto previsto nel paragrafo  precedente, per i veicoli con oltre 30<br />
anni). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in  qualsiasi mese dell’anno, purché<br />
anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su  strade pubbliche.<br />
In Lombardia, in particolare, la riduzione è subordinata  all’osservanza di particolari condizioni (i<br />
veicoli debbono essere in regola con la normativa in materia  di emissioni dei gas di scarico, ai<br />
sensi dell’articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio  2003) e valgono, altresì, regole speciali per<br />
la scadenza di pagamento.</p>
<p><strong>Attenzione</strong>. Per la disciplina di dettaglio relativa  alla tassazione delle auto e delle moto storiche,<br />
ferma restando la validità in linea generale di quanto  riportato in questa guida, si consiglia tuttavia<br />
di contattare gli uffici regionali della Regione di  appartenenza, poiché alcune Regioni potrebbero<br />
aver seguito, all’interno del proprio ambito territoriale,  regole difformi.</p>
<p><strong><em>Tabella 10 </em></strong></p>
<div class="centrato">
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="0" width="90%" summary="Tabella 10">
<tbody>
<tr>
<td colspan="9"><a id="Auto_e_moto_storiche_tassa_fissa_2007" name="Auto_e_moto_storiche_tassa_fissa_2007"></a><strong>AUTO E MOTO STORICHE</strong> (con più di 20 e di 30 anni) <strong>tassa fissa annua</strong> <em>in €</em> (in vigore dal 2007)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong> </strong></td>
<td><strong>Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Sicilia, prov. aut. Trento, Umbria, Val d’Aosta</strong></td>
<td><strong>Abruzzo Calabria Campania Liguria Veneto</strong></td>
<td><strong>Marche</strong></td>
<td><strong>Molise </strong></td>
<td><strong>Puglia  Piemonte</strong></td>
<td><strong>Lombardia</strong></td>
<td><strong>Toscana</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>moto veicoli</strong></td>
<td><strong>oltre 20 anni</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>10,33</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>11,36</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>11,15</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>11,05</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>20,00</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>20,00</strong></td>
<td><strong>25,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>oltre 30 anni</strong></td>
<td><strong>11,36</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>auto veicoli</strong></td>
<td><strong>oltre 20 anni</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>25,82</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>28,40</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>27,88</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>27,63 </strong></td>
<td rowspan="2"><strong>30,00</strong></td>
<td rowspan="2"><strong>30,00</strong></td>
<td><strong>60,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>oltre 30 anni</strong></td>
<td><strong>28,40</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2><a name="19"></a>19. Gli autocarri e la  massa rimorchiabile</h2>
<p>La tassazione degli autocarri ha due regimi, che si  applicano a seconda della massa complessiva<br />
del veicolo:<br />
a) gli autocarri di massa complessiva inferiore a 12  tonnellate sono tassati in base alla<br />
portata;<br />
b) gli autocarri con massa complessiva uguale o superiore a  12 tonnellate sono tassati in<br />
base a una combinazione di diversi parametri (massa  complessiva, numero degli assi e<br />
tipo di sospensione dell’asse motore); tuttavia se essi  risultano muniti di sospensione<br />
pneumatica (o riconosciuta ad essa equivalente) annotata  sulla carta di circolazione, la<br />
tassa è ridotta del 20 per cento.<br />
Fra le agevolazioni in vigore a favore degli autocarri si  ricorda la riduzione del 50% sulla portata<br />
prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni  macellate fresche, immondizie e spazzature,<br />
generi di monopolio, nonché per i carribotte per la  vuotatura di pozzi neri. La riduzione in parola<br />
non si applica agli autoveicoli con peso complessivo pari o  superiore a 12 tonnellate.<br />
Alla ordinaria tariffa di tassa calcolata in base alla  portata, inoltre, va aggiunta una tassa<br />
commisurata alla massa rimorchiabile del veicolo, qualora  esso sia idoneo al traino. Questa tassa<br />
è in vigore dal 2001 in sostituzione di quella sui rimorchi,  che è stata abolita. I rimorchi, quindi, non<br />
sono più soggetti al bollo auto.<br />
Gli autoveicoli per trasporto di cose, pertanto, oltre al  pagamento della tassa automobilistica in<br />
base alla portata, sono soggetti ad una tassa integrativa,  da corrispondersi entro i medesimi<br />
termini e con le stesse modalità, sulla base della massa  rimorchiabile, rilevabile dal documento di<br />
circolazione. Sono tuttavia esenti gli autoveicoli sui  quali, dalla carta di circolazione risulti annotata<br />
la scritta “sospensione al traino”, ovvero risulta che essi  trainano esclusivamente carrelli per il<br />
trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con  la normale tariffa non viene raggiunto il<br />
minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere  effettuati nella misura minima stabilita dalla<br />
direttiva stessa.<br />
Da rilevare, inoltre, che in Puglia, Lombardia e Piemonte è  stata rimodulata la griglia tariffaria con<br />
nuovi importi decorrenti dal 1° gennaio 2004 e con la  previsione di una fascia esente fino a 6<br />
tonnellate di massa rimorchiabile. L&#8217;Umbria (dal 2003) e la  Toscana (dal 2004) hanno invece<br />
previsto solo tale ultima esenzione.</p>
<h2><a name="20"></a>20. Le targhe di prova  e le tariffe per i rimorchi speciali</h2>
<p>Le targhe di prova pagano un tipo di tariffa con il metodo  della tassa fissa annua. Una volta<br />
pagata, la tassa ha validità fino al 31 dicembre successivo.  L&#8217;importo della tassa fissa annua (che,<br />
in assenza di proroghe particolari, va pagata entro il 31  gennaio di ogni anno) cambia in base alla<br />
classe del veicolo e al gruppo regionale di appartenenza.<br />
Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere  restituite agli uffici della<br />
Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell’anno già  coperto da pagamento. In caso contrario<br />
scatta l’obbligo di rinnovo. Ciò discende dal fatto che dal  1996 questa tassa è stata trasformata in<br />
tassa di possesso presunto, per cui l’obbligo di pagamento  sussiste indipendentemente dall’utilizzo<br />
della targa e anche se non è stato richiesto od ottenuto il  rinnovo dell’autorizzazione annuale.</p>
<h2><a name="21"></a>21. Le esenzioni per i  diversamente abili</h2>
<p>A favore delle persone diversamente abili sono previste  diverse forme di agevolazione sull’auto.<br />
Per quanto riguarda il bollo auto è stabilita, in  particolare, l’esenzione permanente dall’obbligo di<br />
pagamento. Per fruire dell&#8217;esenzione, il veicolo deve essere  intestato alla stessa persona<br />
diversamente abile, ovvero anche a un soggetto rispetto al  quale quest’ultima è fiscalmente a<br />
carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo  lordo non superiore a € 2.840,51). Ai fini<br />
del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad  esempio le pensioni sociali, le indennità<br />
(comprese quelle di accompagnamento) gli assegni e le  pensioni, erogati ai non vedenti, ai<br />
sordomuti e agli invalidi civili. Nel caso in cui venga  superato tale limite è necessario, per poter<br />
beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa  siano intestati al disabile (e non al suo<br />
familiare). Non sono inoltre agevolabili i veicoli intestati  a società od enti, pubblici o privati.</p>
<p><strong>Hanno diritto all’esenzione</strong> le persone che si trovino in una delle  seguenti situazioni:<br />
a. con limitazione permanente della capacità motoria;<br />
b. pluriamputati, o con grave limitazione della capacità di  deambulazione;<br />
c. con disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver  determinato il riconoscimento<br />
dell’indennità di accompagnamento,<br />
d. sordomuti e non vedenti.<br />
L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di  scelta da parte dell&#8217;interessato che nella<br />
domanda di esenzione deve indicare la relativa targa.<br />
Inoltre è necessario che:<br />
1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri  cubici, se a benzina, e<br />
a 2800   centimetri cubici, se a gasolio;<br />
2. nel caso in cui la persona diversamente abile,  destinataria del beneficio, sia nelle condizioni<br />
indicate nella precedente lettera <strong>a., </strong>è prescritto,  ai fini del riconoscimento dell’esenzione,<br />
che il veicolo risulti adattato (nei comandi di guida,  oppure nella struttura carrozzata) in<br />
funzione della ridotta capacità motoria del disabile. Gli  adattamenti, inoltre, devono risultare<br />
dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati  sottoposti a visita e prova in una<br />
sede del Dipartimento dei trasporti terrestri). In luogo  dell&#8217;adattamento, l&#8217;esenzione<br />
compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico  (di serie o opzionale), purché<br />
prescritto dalla Commissione medica locale.<br />
Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra  indicate alle lettere da <strong>b</strong>. a <strong>d</strong>., l&#8217;adattamento<br />
del veicolo non è prescritto come condizione necessaria per  fruire dell&#8217;esenzione dal bollo auto.<br />
I destinatari del beneficio che hanno presentato domanda di  esenzione nel corso degli anni passati<br />
non sono obbligati a ripresentarla nel 2009, se perdurano le  condizioni di esonero.<br />
Si rammenta, inoltre, che con disposizione varata con la  Finanziaria 2007, è stato precisato che<br />
l’esenzione in parola, relativa agli autoveicoli utilizzati  per la locomozione dei soggetti con ridotte o<br />
impedite capacità motorie, è concessa a condizione che gli  autoveicoli medesimi siano utilizzati in<br />
via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti  soggetti.</p>
<h2><a name="22"></a>22. Le riduzioni  tariffarie</h2>
<p>Riduzioni per veicoli elettrici e a gas. E’ prevista una  riduzione del 75% sulla tariffa base della<br />
tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e  autovetture che abbiano le seguenti<br />
caratteristiche:</p>
<ul>
<li> siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si  applica per gli anni successivi al<br />
primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla  normativa originaria che continua ad<br />
applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);</li>
<li> siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con  gpl, ovvero solo con gas metano: il<br />
dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e  successive modificazioni,<br />
ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni.</li>
</ul>
<p>Per i veicoli elettrici e i veicoli a gas il Piemonte e la  Lombardia riconoscono l’esenzione totale<br />
delle tasse automobilistiche.<br />
Altri tipi di riduzione:</p>
<ul>
<li> 75% per le autovetture per servizio pubblico da piazza</li>
<li> 50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12  t.) per trasporto latte, carni<br />
macellate, immondizia, generi monopoli, carribotte per  vuotatura pozzi neri</li>
<li> 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa</li>
<li> 40 % per le autovetture scuola guida</li>
<li> 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa</li>
<li>33,33 % per gli autobus per servizio pubblico di linea</li>
</ul>
<h2><a name="23"></a>23. L’abolizione  definitiva della soprattassa diesel</h2>
<p>Il superbollo diesel è stato definitivamente soppresso con  effetto dal 1° gennaio 2005. La riforma<br />
tariffaria più recente, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha altresì  confermato questa abolizione.<br />
Le vecchie auto a gasolio non &#8220;ecodiesel&#8221;, tenute  alla sovrattassa fino al 2004, dal 2005 in avanti<br />
rinnoveranno il bollo pagando il normale importo su base  annua stabilito per la tariffa a benzina,<br />
senza possibilità di frazionamento su base quadrimestrale.</p>
<h2><a name="24"></a>24. Il bollo auto dopo  la perdita di possesso o la cancellazione</h2>
<p>Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la  tassa automobilistica a partire dal periodo<br />
d’imposta successivo al momento in cui viene effettuata  l’annotazione al Pra della perdita di<br />
possesso. In mancanza di annotazione è inevitabile che  l’amministrazione notifichi l’addebito<br />
all’indirizzo del proprietario risultante dal Pra. E’  tuttavia consentito all’intestatario che all’epoca   non aveva avuto il possesso del veicolo di produrre un atto  di data certa che dimostri il mancato<br />
possesso del veicolo. In tal caso l’obbligo di pagamento  viene meno per i periodi fissi successivi a<br />
quello risultante dalla data certa in parola.<br />
Viene considerata data certa, a esempio, quella in cui viene  denunciato il furto di un veicolo.<br />
Pertanto, se la denuncia è stata presentata entro il 31  dicembre non si è tenuti al pagamento del<br />
rinnovo relativamente al bollo da pagare entro gennaio  dell’anno dopo. Mentre se la denuncia in<br />
questione presso l&#8217;autorità di pubblica sicurezza viene  presentata dopo l&#8217;ultimo giorno del mese<br />
coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo  per l&#8217;intero periodo fisso.<br />
Questa regola trova una attenuazione per i residenti in  Puglia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Lombardia, Emilia Romagna,  Toscana e Piemonte. La disciplina di questa deroga, tuttavia, cambia da Regione  a Regione.<br />
Con la circolare 2/2002, inoltre, la Direzione centrale  normativa e contenzioso dell&#8217;Agenzia delle<br />
Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva  dell&#8217;atto di notorietà, pur non potendo avere di<br />
per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare  garanzia, data dal fatto che la veridicità<br />
del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni  di responsabilità penale per l&#8217;ipotesi di<br />
affermazioni false.<br />
Se, pertanto, l&#8217;automobilista, oltre a produrre la  dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le<br />
sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti  documenti:<br />
a. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto  autorizzato per la rivendita<br />
b. documento attestante la disdetta o il trasferimento della  posizione assicurativa del veicolo,<br />
si può ritenere che l&#8217;insieme di questa documentazione possa  dare alle dichiarazioni del<br />
contribuente un valore &lt;&lt;sufficiente per indurre  l&#8217;ufficio ad escludere il pagamento della tassa a<br />
decorrere dalla data in cui &#8211; come risulta dalla  dichiarazione sostitutiva corroborata dalla<br />
documentazione allegata &#8211; si è verificata la perdita di  possesso&gt;&gt;.</p>
<h2><a name="25"></a>25. Il ricorso alla  commissione tributaria provinciale</h2>
<p>Le controversie in materia di bollo auto rientrano nella  competenza delle Commissioni tributarie<br />
provinciali e sono disciplinate dal decreto legislativo n.  546 del 1992, e successive modificazioni. Il<br />
ricorso va presentato alla Commissione tributaria competente  entro 60 giorni dalla data in cui il<br />
contribuente ha ricevuto l&#8217;atto contro cui ricorre. Il  ricorso, inoltre, va anzitutto notificato nei termini<br />
all&#8217;ufficio che ha emesso l&#8217;atto contestato. Ciò può  avvenire mediante:<br />
- consegna diretta<br />
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con  l&#8217;avviso di ricevimento<br />
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.<br />
Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio è necessario  costituirsi in giudizio depositando o<br />
trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia  del ricorso. Il ricorso potrà essere<br />
presentato direttamente dal contribuente, senza che sia  obbligatoria la difesa tecnica, per<br />
controversie riguardanti tributi in contestazione fino a €  2.582,28. A tali fini non si tiene conto delle<br />
sanzioni, né degli interessi. Le controversie insorte fino  al 31 dicembre 2001 rimangono incardinate<br />
presso il giudice all’epoca competente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/pagamento-del-bollo-auto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bonus è solo per l’acquisto di prodotti sostitutivi  di prodotti rottamati</title>
		<link>http://www.negozio-online.info/il-bonus-e-solo-per-l%e2%80%99acquisto-di-prodotti-sostitutivi-di-prodotti-rottamati/</link>
		<comments>http://www.negozio-online.info/il-bonus-e-solo-per-l%e2%80%99acquisto-di-prodotti-sostitutivi-di-prodotti-rottamati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Negozi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.negozio-online.info/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Landi,  Adiconsum:  “Chi certifica la rottamazione?” È indispensabile prevedere l’autocertificazione per la rottamazione Da una prima verifica svolta da Adiconsum su come potrà funzionare il meccanismo del bonus incentivi ha evidenziato una difficoltà che occorre correggere. Il bonus previsto dalla legge vale solo per i prodotti acquistati in sostituzione di analogo prodotto rottamato. Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Paolo Landi,  <a href="http://www.adiconsum.it" target="_blank">Adiconsum</a>:  “Chi certifica la rottamazione?”</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>È indispensabile prevedere l’autocertificazione per la rottamazione</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Da una prima verifica svolta da Adiconsum su come potrà funzionare il meccanismo del bonus incentivi ha evidenziato una difficoltà che occorre correggere.<br />
<span id="more-773"></span><br />
Il bonus previsto dalla legge vale solo per i prodotti acquistati in sostituzione di analogo prodotto rottamato. Questo perché l’incentivo intende favorire acquisti aggiuntivi a quelli che normalmente si sarebbero fatti.</p>
<p>I negozianti interpellati richiedono infatti il certificato della rottamazione della vecchia cucina o della vecchia lavastoviglie. Ma questo certificato è praticamente impossibile da ottenere poiché pochi sono i Centri di raccolta che rilasciano questo documento.</p>
<p>Adiconsum propone quindi, come già avvenuto a suo tempo per i frigoriferi, che sia ritenuta valida un’autocertificazione da parte del consumatore. In caso contrario questo  vincolo rischia di rende inefficace lo stesso bonus.</p>
<p>Prendi visione della <a href="http://www.adiconsum.it/ADICONSUM/Upload/docs/Tabella%20incentivi.doc">tebella degli incentivi</a><a href="http://www.adiconsum.it/ADICONSUM/Upload/docs/Tabella%20incentivi.doc" target="_blank"> cliccando qui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.negozio-online.info/il-bonus-e-solo-per-l%e2%80%99acquisto-di-prodotti-sostitutivi-di-prodotti-rottamati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

